Sez. 6, Sentenza n. 2402 del 23/06/1999 Cc. (dep. 21/07/1999) Rv. 214923 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Forza d'intimidazione promanante dal vincolo associativo - Diversità dalla coartazione individuale - Sussistenza.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
In tema di reato di associazione di tipo mafioso, i poteri di coartazione a livello individuale propri di qualsiasi sodalizio nei confronti dei partecipanti, sono cosa ben diversa dalla "forza d'intimidazione" promanante dal "vincolo associativo" secondo la previsione dell'articolo 416 bis cod. pen. capace di ridurre le persone investitene in "condizione di assoggettamento e di omertà", vale a dire in condizioni di menomata libertà di determinazione così incisive da renderli strumento indiretto o passivo o, quanto meno, testimoni muti dei delitti e degli illeciti commessi dal sodalizio criminale. Ed invero, la "forza d'intimidazione" deve promanare impersonalmente dal consorzio criminoso, di guisa che è del tutto irrilevante e comunque inidonea alla configurazione del reato la circostanza che alcuno dei partecipanti esprima di per sè - per l'efferatezza dei suoi delitti - e proietti anche all'esterno una qualche influenza negativa idonea a suscitare soggezione nelle persone investitene.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)