Sez. 1, Sentenza n. 1007 del 20/03/1976 (Rv. 379654 - 01)
AZIENDA - AFFITTO - CONSISTENZE D'INVENTARIO - DIFFERENZE AL TERMINE DELL'AFFITTO - VALUTAZIONE IN DENARO - RIFERIMENTO AI VALORI CORRENTI AL PREDETTO TERMINE - AVVIAMENTO - VALUTAZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD AFFITTO CESSATO PRIMA DELLA LEGGE N 19 DEL 1963.*
AZIENDA - AFFITTO - CONSISTENZE D'INVENTARIO - DIFFERENZE AL TERMINE DELL'AFFITTO - VALUTAZIONE IN DENARO - RIFERIMENTO AI VALORI CORRENTI AL PREDETTO TERMINE - AVVIAMENTO - VALUTAZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD AFFITTO CESSATO PRIMA DELLA LEGGE N 19 DEL 1963.*
Ai sensi degli artt 2561, ultimo comma, e 2562 cod civ, la differenza tra le consistenze d'inventario all'inizio e al termine dell'affitto d'azienda e regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'affitto, ma fra le consistenze dello inventario non puo farsi rientrare l'avviamento, ancorche valutabile economicamente. (fattispecie riguardante un affitto cessato prima dell'entrata in vigore della legge n 19 del 1963, sulla tutela dell'avviamento commerciale).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2561, Cod. Civ. art. 2562, Legge 27/01/1963 num. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)