Sez. 2 - , Ordinanza n. 28724 del 04/10/2022 (Rv. 665961 - 02)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO | Violazione del codice della strada - Sanzione amministrativa pecuniaria - Pagamento in misura ridotta - Omessa informazione di tale facoltà nell'atto di contestazione - Invalidità della contestazione - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO
In tema di violazioni del codice della strada, l'omessa informazione da parte dell'organo accertatore circa la possibilità e il termine del pagamento, da parte del trasgressore, della sanzione pecuniaria in misura ridotta non inficia la legittimità del verbale di contestazione.
Cod. Strada art. 202 com. 1, Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 20 com. 5 lett. A), Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST. PENDENTE, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 383 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)