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Sez. 2, Sentenza n. 1952 del 29/05/1976 (Rv. 380760 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - DI ACCERTAMENTO - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1976-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380760-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - DI ACCERTAMENTO - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE - FATTISPECIE.*

L'interesse ad agire nelle azioni di accertamento (positivo, negativo, principale o incidentale) in tanto sussiste in quanto l'incertezza, oggettiva e non meramente soggettiva, di una situazione provata da un atto o da un fatto esteriore, sia tale da ingenerare, rispetto ad ogni persona normale, uno stato di dubbio sulla concreta volonta della legge e, quindi, un pregiudizio, per la cui eliminazione sia necessaria la pronuncia del giudice; deve trattarsi, cioe, di una situazione di fatto tale che l'attore, senza l'accertamento della volonta della legge, soffrirebbe un danno ingiusto, di modo che la dichiarazione giudiziale si presenta come il mezzo per evitare questo danno. (nella vicenda concreta, l'acquirente di un immobile in Sede di espropriazione forzata aveva promosso giudizio perche si dichiarasse a lui non opponibile - per mancata trascrizione della relativa domanda - una sentenza di regolamento di confini dello immobile medesimo, emessa, nelle more del procedimento esecutivo, nei confronti della parte espropriata. La Corte suprema ha ritenuto la Mancanza di interesse ad agire, in quanto quel giudicato non era stato fatto valere, sicche la domanda tendeva soltanto alla risoluzione di un dubbio soggettivo dell'attore sull'applicabilita o meno dell'art 2919 cod civ nell'ipotesi di specie). (V 2943/73, mass n 366597).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)