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Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E.N.P.A.V.)

Testo in vigore al

Art. 12

1. Spetta al Comitato esecutivo:

  1. a) eseguire le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, esaminando altresi' le questioni ad esso sottoposte dal Consiglio medesimo e dal presidente per il buon funzionamento dell'Ente

  2. b) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione;

  3. c) deliberare sull'impiego di fondi secondo il piano di investimenti predisposto dal Consiglio di amministrazione;

  4. d) predisporre il regolamento organico mediante il quale sono stabiliti la consistenza numerica, le norme di esecuzione dello stato giuridico e il trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo e di previdenza e di quiescenza di tutto il personale, compreso il direttore, comunque necessario per esigenze funzionali dell'Ente;

  5. e) deliberare sull'organizzazione dei servizi interni dell'Ente;

  6. f) deliberare sulle domande di prestazione di previdenza e assistenza.

Art. 13

1. Il collegio sindacale e' composto da un rappresentante degli iscritti all'Ente, un rappresentante dei pensionati dell'Ente, un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con funzioni di presidente e un rappresentante del Ministero del tesoro.

2. Per ciascuno dei componenti del collegio e' nominato un membro supplente.

3. Tutti i sindaci debbono essere invitati alle riunioni della assemblea nazionale e quelli effettivi anche alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

4. Il Collegio sindacale e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

5. I sindaci hanno il compito di verificare le scritture contabili, controllare che le erogazioni corrispondano alle deliberazioni degli Organi competenti, eseguire ispezioni e riscontri di cassa, esaminare e controllare i conti consuntivi, sui quali riferiscono con una loro relazione all'assemblea nazionale.

6. Il sindaco elettivo e' sostituito, in caso di decadenza, dall'incarico, di dimissioni o decesso, dal sindaco supplente primo eletto.

Art. 14

1. Il direttore e' a capo di tutti i servizi dell'Ente e partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'assemblea nazionale, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo per fornire, su richiesta, dati e notizie relative all'attivita' dell'Ente.

Titolo III. Patrimonio, entrate dell'ente, esercizio finanziario e bilanci

Art. 15

1. Il patrimonio dell'Ente e' costituito:

  1. a) dai beni mobili e immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualunque altro titolo vengano in possesso dell'Ente;

  2. b) dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti.

Art. 16

1. Costituiscono le entrate dell'Ente:

  1. a) il contributo diretto obbligatorio, nella misura di lire 48.000 annue, dovuto da ciascun iscritto sino al compimento del 650 anno di eta'. Detto contributo puo' essere variato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta dell'assemblea nazionale dell'Ente, in relazione alle risultanze della gestione;2

  2. b) il contributo dell'uno per cento, sul reddito imponibile degli iscritti, accertato per l'anno precedente per l'imposta di ricchezza mobile categoria Cl;

  3. c) il contributo derivante dalla apposizione di marca da lire 50 su ogni certificato o attestazione rilasciati dai veterinari per le attivita' di ufficio. Detto contributo non e' dovuto per certificati relativi al trasporto di carne macellata, fresca o comunque conservata, del peso complessivo inferiore ai chilogrammi 50.4 Devono intendersi compresi fra i certificati od attestazioni, rilasciati per le attivita' di ufficio, quelli previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 1009, sulla fecondazione artificiale degli animali, e relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256, nonche' quelli previsti dai seguenti regolamenti:

    1. 1) regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320;

    2. 2) regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

    3. 3) regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994;

  4. d) i contributi indiretti sulle macellazioni nella misura di lire 10 per ogni capo bovino, equino e bufalino e di lire 5 per ogni capo suino, ovino e caprino; tali contributi saranno pagati al Comune che, entro i quindici giorni successivi ad ogni trimestre, provvedera' a versarli all'Ente;4

  5. e) il contributo derivante dalla apposizione di marca da lire 500 su ogni certificazione o attestazione professionale;4

  6. f) i redditi patrimoniali dell'Ente;

  7. g) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in generale per atti di liberalita' previe le eventuali autorizzazioni di legge.

2. I contributi di cui alle precedenti lettere c), d) ed e), sono a carico degli operatori interessati e comunque dei richiedenti.

Art. 17

1. Per la riscossione dei contributi diretti a carico degli iscritti, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati la forma e i termini in essa stabiliti e con l'obbligo da parte dell'esattore del non riscosso per riscosso.

2. Le esattorie comunali provvedono ai versamento delle rate dell'Ente tramite le ricevitorie provinciali.

3. I ruoli esattoriali sono emessi, a cura dell'Ente in base alle iscrizioni negli albi provinciali di categoria ed in base al registro degli iscritti a domanda per i non appartenenti agli albi professionali.

4. Avverso le iscrizioni in ruolo gli interessati possono ricorrere al Comitato esecutivo, nei soli casi di errore o di duplicazione, entro trenta giorni dalla comunicazione.

5. Il Comitato decide entro novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Art. 18

1. Le marche previste al precedente articolo 16 sono stampate a cura e a spesa dell'Ente e sono affidate, per la distribuzione agli interessati, agli Ordini professionali provinciali e ad istituti bancari di interesse nazionale.

2. Il Consiglio di amministrazione dell'Ente, ove occorra, puo' stabilire altri sistemi di distribuzione delle marche stesse.

Art. 19

1. L'esercizio finanziario annuale dell'Ente inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

2. Presso l'Ente sono istituite due separate gestioni una per la previdenza e l'altra per l'assistenza. Il patrimonio costituito presso l'Ente in base all'attuale ordinamento e' conferito alla gestione previdenza per la copertura delle riserve tecniche.

3. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono composti ciascuno di due separate sezioni: una per la gestione previdenza e l'altra per la gestione assistenza.

4. Per ciascun esercizio il direttore predispone gli elaborati contabili e li rimette al Comitato esecutivo, il quale, dopo averli esaminati, li rimette al Collegio dei sindaci almeno 15 giorni prima della convocazione del Consiglio di amministrazione.

5. Il Consiglio di amministrazione si riunisce entro il trenta novembre di ogni anno per deliberare sul bilancio preventivo ed entro il trenta aprile di ogni anno per deliberare sul conto consuntivo. Il conto consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei delegati entro un mese dalla delibera del Consiglio di amministrazione.

6. Ogni quinquennio viene predisposto un bilancio tecnico-finanziario a comprova della situazione di gestione e per le relative previsioni.

7. Copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo, corredati
dalle relazioni illustrative, e' rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro un mese dall'approvazione.

Titolo IV. Prestazioni previdenziali ed assistenziali

Art. 20

1. Le prestazioni previdenziali ed assistenziali corrisposte dall'Ente sono:

  1. a) la pensione di vecchiaia;

  2. b) la pensione di invalidita';

  3. c) la pensione ai superstiti;

  4. d) l'assistenza sanitaria per grave malattia ed infortunio dell'iscritto o di un suo familiare a carico, mediante l'erogazione di sussidi compatibili con la disponibilita' del fondo appositamente stanziato in sede di bilanci.

2. L'assistenza in favore dell'iscritto e dei suoi familiari inizia dopo che siano compiuti tre anni di iscrizione e siano stati versati i relativi contributi. L'Ente si riserva ogni accertamento relativo alla gravita' della malattia o dell'infortunio.

3. La misura dell'assegno a favore dell'assistito sara' determinata, caso per caso, in relazione alle cure effettuate e riconosciute indispensabili dal medico di fiducia dell'Ente, nominato dal Consiglio di amministrazione.

4. Le prestazioni di previdenza erogate dall'Ente sono cumulabili con ogni altro eventuale trattamento di pensione comunque spettante all'iscritto.

5. Nel caso di assistenza per grave malattia ed infortunio il trattamento a carico dell'Ente e' corrisposto anche ad integrazione di altri eventuali analoghi trattamenti e non oltre la spesa effettivamente sostenuta dall'iscritto e da questi debitamente documentata. Sulla gravita' della malattia e dell'infortunio decide il Comitato esecutivo col parere del medico di fiducia dell'Ente.

Art. 21

1. La pensione di vecchiaia o di invalidita' e' fissata in lire 390.000 annue, pagabili in 13 rate mensili uguali e posticipate ed e' riversibile secondo quanto previsto dai successivi articoli.

2. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si siano raggiunte le condizioni richieste, e dopo che l'iscritto o gli aventi diritto abbiano presentato domanda all'Ente.

Art. 22

1. Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del 650 anno di eta', con almeno 15 anni di contribuzione.

2. La pensione di invalidita' spetta all'iscritto che per sopravvenutagli malattia o infortunio abbia perduto in modo permanente ed assoluto la capacita' all'esercizio della sua professione ed abbia contribuito all'Ente da almeno due anni all'atto della sopravvenuta invalidita'.

3. L'assicurato che al compimento del 650 anno di eta' non possa far valere 15 anni di contribuzione potra' continuare i versamenti per il periodo necessario al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

4. Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto, sempreche' per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di iscrizione e di contribuzione per il diritto alla pensione di invalidita', spetta una pensione ai superstiti nella misura di cui al successivo articolo 23.

5. I superstiti aventi diritto alla pensione indiretta o di riversibilita' sono: il coniuge, i figli legittimi, naturali, legittimati o riconosciuti, o, in mancanza del coniuge e figli, i genitori che a termine di legge erano a carico dell'iscritto o del pensionato.

6. La pensione di riversibilita' non e' concessa nei casi in cui i matrimoni, le legittimazioni e le adozioni siano avvenute posteriormente alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell'iscritto, salvo il caso in cui dal matrimonio sia nata prole anche postuma.

7. Lo stato di inabilita' totale e permanente deve risultare chiaramente da un certificato del medico provinciale, che l'iscritto deve presentare insieme alla domanda di pensione di invalidita'.

8. La concessione della pensione di invalidita' e' subordinata agli accertamenti che l'Ente riterra' opportuno fare eseguire da parte di propri sanitari o di un proprio Collegio medico.

9. L'Ente puo' disporre, in ogni momento, opportuni controlli, per accertare la permanenza dell'inabilita' totale che da' diritto a pensione.

10. La erogazione della pensione cessa con il cessare della inabilita' totale ed e' sospesa nei confronti dell'interessato che ritenti di sottoporsi ai controlli suddetti.

11. Sulle eventuali contestazioni relative al grado di invalidita' decide, in linea definitiva ed inappellabile, un Collegio medico arbitrale composto da due medici, iscritti agli albi professionali da almeno 10 anni e presieduto dal medico provinciale di Roma.

12. I due medici iscritti agli albi professionali sono nominati in seguito a designazione di una terna fatta rispettivamente sia da parte dell'Ente che da parte dell'iscritto interessato.

13. La pensione di invalidita' non e' cumulabile con quella di vecchiaia prevista dalla presente legge.

Art. 23

1. La pensione ai superstiti e' stabilita in base alle seguenti aliquote della pensione prevista dall'articolo 22:

2. 70 per cento per un superstite;

3. 80 per cento per due superstiti;

4. 90 per cento per tre superstiti;

5. 100 per cento per quattro o piu' superstiti.

6. Nel caso di concorso di piu' superstiti, la pensione risultante secondo le aliquote precedenti si intende attribuita ai medesimi in parti uguali.

7. Perdono il diritto a pensione:

  1. 1) il coniuge quando passi a nuove nozze con decorrenza dal 1° del mese successivo a quello in cui il matrimonio e' contratto;

  2. 2) i figli e le figlie al compimento del 21° anno di eta';

  3. 3) le figlie quando contraggano matrimonio prima del 21° anno di eta'.

8. Il diritto a pensione del coniuge superstite e' subordinato alla condizione che non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa sua o per colpa di entrambi i coniugi.3

9. Nei casi in cui cessi il diritto del coniuge superstite o di taluno dei figli, si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote precedenti.

10. Per il diritto a pensione gli orfani maggiorenni e totalmente inabili a proficuo lavoro sono equiparati ai minorenni.

Art. 24

1. Contro le decisioni del Comitato esecutivo in materia di prestazioni e' ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione dell'Ente entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento.

Titolo V. Disposizioni transitorie finali

Art. 25

1. Durante il primo quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge e' ammesso il riscatto di anzianita' al fine di consentire agli iscritti con eta' superiore ai 50 anni il raggiungimento della anzianita' minima di 15 anni di contribuzione, necessaria per il diritto a pensione di vecchiaia.

2. Per ogni anno da riscattare l'iscritto dovra' versare il contributo fisso di lire 36.000 ed una quota pari all'uno per mille del reddito imponibile medio di ricchezza mobile categoria C/1 degli ultimi 5 anni.

3. L'importo del riscatto dovra' essere versato in unica soluzione al momento della presentazione della relativa domanda.

4. Agli effetti della anzianita' di iscrizione e di contribuzione per conseguire le prestazioni di assistenza e di previdenza, si riconoscono come validi gli anni di iscrizione all'Ente, maturati dalla sua fondazione, e le relative contribuzioni versate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 26

1. Al termine del primo anno di entrata in vigore della presente legge andranno in pensione gli iscritti che hanno gia' compiuto il 70° anno di eta' e che hanno provveduto al riscatto dell'anzianita' minima di 15 anni mediante il versamento dei relativi contributi.

2. Successivamente e sempre alle medesime condizioni, andranno in pensione:

  1. a) nel secondo anno quelli che compiranno 69 e 70 anni;

  2. b) nel terzo anno quelli che compiranno 68 e 69 anni;

  3. c) nel quarto anno quelli che compiranno 67 e 68 anni;

  4. d) nel quinto anno quelli che compiranno 66 e 67 anni.

3. Al sesto anno andranno in pensione gli iscritti che compiranno il 65° anno di eta'.

Art. 27

1. Il personale in servizio presso l'Ente continua ad assolvere alle rispettive mansioni con gli oneri e i diritti inerenti.

Art. 28

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sull'Ente e puo' ordinare ispezioni ed indagini sul suo funzionamento.

2. Qualora siano accertate gravi irregolarita' nel funzionamento dell'Ente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, puo' essere disposta la nomina di un commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Ente con i poteri, per la durata non superiore ad un anno che saranno fissati nel decreto stesso.

Art. 29

1. Nel caso di scioglimento, il liquidatore, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, provvedera' alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

2. Il patrimonio netto sara' assegnato alla Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari che lo devolvera' a scopi assistenziali in favore della categoria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 agosto 1962
SEGNI
FANFANI- JERVOLINO - BERTINELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO