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Sez. 3, Sentenza n. 2653 del 09/02/2005 (Rv. 580041 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE | Danno di ritardo - Rivalutazione ed interessi sul credito risarcitorio - Ammissibilità sia per il danneggiato che per l'assicurato - Differenze - Diritto al risarcimento da "mala gestio" spettante all'assicurato - Esercizio da parte del danneggiato - Esclusione - Limiti - Azione surrogatoria esercitata dal danneggiato - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2005-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580041-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il danneggiato non può far valere contro l'assicuratore, come proprio, il diritto al risarcimento del danno che, nel rapporto contrattuale di assicurazione, derivi all'assicurato-danneggiante dal pregiudizio cagionatogli dall'assicuratore che non esegue la propria obbligazione secondo buona fede (responsabilità per "mala gestio" nei rapporti assicuratore-assicurato, diversa dalla fattispecie di "mala gestio" afferente ai rapporti assicuratore - danneggiato), salvo che il danneggiato stesso non agisca con l'azione surrogatoria, sostituendosi al proprio debitore che abbia trascurato di esercitare il proprio diritto verso l'assicuratore (onde ottenere la condanna di quest'ultimo nei limiti in cui avrebbe potuto ottenerla l'assicurato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)