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Sez. 5 - , Sentenza n. 12287 del 18/05/2018 (Rv. 648373 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Principio di non contestazione - Applicabilità nel processo tributario - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648373-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il principio di non contestazione, di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., si applica anche nel processo tributario, ma, attesa l'indisponibilità dei diritti controversi, riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza.(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, in tema di TARSU, ha ritenuto infondato il ricorso del contribuente che riteneva che il Comune non avesse contestato il proprio diritto all'esenzione dalla tassa, evidenziato in una dichiarazione rettificata dall'ente territoriale con l'emanazione dell'atto impositivo impugnato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)