Sez. T, Ordinanza n. 20943 del 23/07/2025 (Rv. 675716-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI SOTTOPOSTI A CONDIZIONE SOSPENSIVA - IN GENERE | Imposta ipotecaria e catastale - Atto ricognitivo dell’avveramento della condizione sospensiva cui è subordinata l’efficacia del contratto traslativo - Applicabilità termine ex art. 19 d.P.R. n. 131/1986 e sanzione ex art. 69 dello stesso d.P.R. - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI SOTTOPOSTI A CONDIZIONE SOSPENSIVA - IN GENERE
In tema di imposta ipotecaria e catastale, l'atto ricognitivo dell'avveramento della condizione sospensiva cui è subordinata l'efficacia del contratto traslativo, non è sottoposto al termine di cui all'art. 19 d.P.R. n. 131 del 1986, e quindi nemmeno alla sanzione prevista, con riferimento all'imposta di registro, dall'art. 69 del medesimo d.P.R.
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 19, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 69
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)