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Sez. U, Sentenza n. 20068 del 18/09/2006 (Rv. 591496 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Opposizione a cartella esattoriale per il pagamento del canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo - Devoluzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie - Fondamento - Natura tributaria della prestazione.
Stato
decisa il 2006-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591496-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Spetta alle commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 12, comma secondo, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, la giurisdizione in ordine all'opposizione avverso una cartella esattoriale emessa per il pagamento del canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo: tale prestazione, infatti, originariamente configurata come corrispettivo dovuto dagli utenti di un servizio riservato allo Stato ed esercitato in regime di concessione, ha da tempo assunto, nella legislazione, natura di entrata tributaria, non essendo commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio in questione, al cui finanziamento il canone è destinato, ma essendo dovuta sul presupposto della sua riconducibilità ad una manifestazione, ragionevolmente individuata, di capacità contributiva.

Riferimenti normativi: Legge 10/11/1954 num. 1150 art. 1, Legge 14/04/1975 num. 103 art. 15 CORTE COST., Legge 23/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)