Sez. 1, Sentenza n. 1276 del 07/09/1970 (Rv. 346962 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - APPALTO - IN GENERE - APPALTO DEL SERVIZIO DI CASERMAGGIO DEI CARABINIERI - CAPITOLATO GENERALE - NATURA - VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI ESSO DA PARTE DEGLI ARBITRI - IMPUGNABILITA DEL LODO PER ERRORE DI DIRITTO.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - APPALTO - IN GENERE - APPALTO DEL SERVIZIO DI CASERMAGGIO DEI CARABINIERI - CAPITOLATO GENERALE - NATURA - VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI ESSO DA PARTE DEGLI ARBITRI - IMPUGNABILITA DEL LODO PER ERRORE DI DIRITTO.*
Poiche il capitolato generale di appalto del servizio di casermaggio dei carabinieri (approvato con DM 11 novembre 1956) possiede, per tutti i contratti conclusi dallo stato, la natura di regolamento di organizzazione e, quindi, l'imperativita esterna delle norme di diritto oggettivo, la violazione delle sue Disposizioni da parte degli arbitri da luogo ad un errore di diritto deducibile come motivo d'impugnazione del lodo, ai sensi dell'art 829 ult comma cod proc civ. (V 2766-69, mass n 342485 e 494-69, mass n 338611).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Legge 22/11/1956
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)