Sez. 1, Sentenza n. 8864 del 21/03/1989 Ud. (dep. 27/06/1989) Rv. 181649 - 01
SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LE SENTENZE E LA ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - DATA DI COMMISSIONE DEL FATTO - REATO - DIVERSA DATA - INDICAZIONE NELLA CONTESTAZIONE E NELLE SENTENZE - IMMUTAZIONE DEL FATTO - CONDIZIONI.*
SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LE SENTENZE E LA ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - DATA DI COMMISSIONE DEL FATTO - REATO - DIVERSA DATA - INDICAZIONE NELLA CONTESTAZIONE E NELLE SENTENZE - IMMUTAZIONE DEL FATTO - CONDIZIONI.*
La diversità della data di commissione del fatto-reato, ritenuto in sentenza, rispetto alla data indicata nella contestazione può indurre alla violazione dell'art. 477 cod. proc. pen. per immutazione del fatto solo quando comporti un cambiamento sostanziale dell'accusa, non anche quando il fatto oggetto della contestazione sia identico a quello ritenuto in sentenza con la sola variante della data di commissione, la quale sia in concreto ininfluente sulla identificazione della condotta criminosa nei suoi termini essenziali. (V mass n 176375).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)