Sez. 4 - , Sentenza n. 34345 del 10/11/2020 Ud. (dep. 03/12/2020) Rv. 279964 - 01
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - PROPORZIONE TRA OFFESA E DIFESA | Legge n. 36 del 2019 – Eccesso colposo – Causa di non punibilità ex art. 55, comma secondo, cod. pen. – Grave turbamento – Significato - Fattispecie.
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - PROPORZIONE TRA OFFESA E DIFESA
In tema di legittima difesa, lo stato di grave turbamento, che funge da presupposto, in alternativa alla minorata difesa, per l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 55, comma secondo, cod. pen, come introdotto dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, richiede che esso sia prodotto dalla situazione di pericolo in atto, rendendo, di conseguenza, irrilevanti stati d'animo che abbiano cause preesistenti o diverse e necessario, invece, da parte del giudice, un esame di tutti gli elementi della situazione di specie, per accertare se la concretezza e gravità del pericolo in atto possa avere ingenerato un turbamento così grave da rendere inesigibile quella razionale valutazione sull'eccesso di difesa che costituisce oggetto del rimprovero mosso a titolo di colpa. (Nella specie la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna dell'imputato che, intervenuto in una normale lite tra madre e figlio, aveva cagionato lesioni personali alla donna, essendosi escluso che da tale lite potesse essere derivato nel soggetto agente un turbamento nei termini richiesti dalla norma).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52, Cod. Pen. art. 55, Legge 26/04/2019 num. 36 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)