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Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria

Testo in vigore al

Art. 17

1. Gli agenti di cambio, le aziende ed istituti di credito, le societa' finanziarie e fiduciarie, i commissionari di borsa e i cambiavalute devono tenere un libro bollato e vidimato secondo le disposizioni del Codice civile circa i libri obbligatori delle imprese ed annotarvi giornalmente tutte le operazioni a termine e i riporti su titoli.

2. Dall'annotazione debbono risultare:

  1. a) il cognomne, il nome e la paternita', ovvero la ditta e il domicilio fiscale e reale dichiarato dai committenti, venditori ed acquirenti, e, ove trattisi di enti, la loro denominazione e la sede legale;

  2. b) la specie, la quantita' e il valore nominale dei titoli, con la indicazione dell'emittente;

  3. c) la data dell'operazione ed il prezzo fatto;

  4. d) il termine allo scadere del quale l'operazione deve essere regolata.

3. Per gli agenti di cambio il libro giornale di cui all'art. 17 del regio decreto 9 aprile 1925, n. 376, purche' integrato con le annotazioni sopra prescritte, sostituisce il libro previsto dal presente articolo.

4. Le operazioni a termine e i riporti su titoli, che non diano luogo alle segnalazioni allo schedario previste dagli articoli 15, 38 e 39 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, devono essere comunicate singolarmente allo schedario stesso con l'indicazione del numero progressivo del libro giornale e degli elementi propri dell'operazione, entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello della liquidazione mensile di borsa.

5. Nella comunicazione prescritta dagli articoli 38 e 39 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, nonche' nelle distinte e negli elenchi presentati alle stanze di compensazione ai sensi dell'art. 15 del regio decreto medesimo, deve essere indicato il prezzo fatto per i riporti e per le operazioni a termine.

6. Per tutte le operazioni indicate nel presente articolo e' obbligatorio l'uso di foglietti bollati, in conformita' alle vigenti disposizioni sul bollo, da staccarsi da appositi libretti a madre, figlia e contromatrice messi in vendita dall'Amministrazione finanziaria, sottoposti a rendiconto, numerati, vistati dagli ispettori del Tesoro delegati alla vigilanza governativa delle Borse valori, secondo le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro.

7. Le contromatrici dei foglietti bollati e la documentazione relativa alle operazioni cui si riferiscono, dovranno essere conservati per cinque anni dalla data della conclusione dei contratti.

Titolo II. Disposizioni in materia di imposte di ricchezza mobile e complementare

Art. 22

1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
Per il primo esercizio successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge l'imposta afferente la parte del reddito imponibile accertata in dipendenza dell'iscrizione in bilancio di redditi sottratti a tassazione negli esercizi anteriori alla data stessa e' rateata, su richiesta del contribuente, fino a cinque anni.

Art. 26

1. Ai fini della determinazione del reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile di categoria B a carico delle societa' e degli enti tassabili in base a bilancio e dei contribuenti che hanno chiesto che il loro reddito imponibile sia accertato in base alle risultanze delle scritture contabili, per ciascuno dei tre esercizi successivi all'entrata in vigore della presente legge, e' esente da imposta il 10 per cento delle spese che il contribuente ha effettuato per nuovi impianti installati in eccedenza all'ammontare degli ammortamenti ammessi in detrazione per l'esercizio stesso. Lo ammontare del reddito esente non puo' in nessun caso superare il 5 per cento del reddito dichiarato.

Titolo III. Sanzioni