Sez. L, Sentenza n. 704 del 04/02/1986 (Rv. 444264 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - OBBLIGO DI RINNOVAZIONE - INSUSSISTENZA - VALUTAZIONE DELLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PRIMO GRADO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - OBBLIGO DI RINNOVAZIONE - INSUSSISTENZA - VALUTAZIONE DELLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PRIMO GRADO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI.*
Nelle cause in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, il giudice del merito, come non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione delle indagini tecniche, così è ugualmente libero di seguire le conclusioni del consulente di primo grado ovvero di dissentire dalle stesse, sempreché egli dia, in ogni caso, una motivazione adeguata del suo convincimento, rispondente ad un'attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame, con la indicazione dei criteri logici e giuridici che lo hanno indotto al suo giudizio. (Conf 2694/77, mass n 386351).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)