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Sez. 1, Sentenza n. 11924 del 10/05/1982 Ud. (dep. 15/12/1982) Rv. 156640 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - SINGOLI PROVVEDIMENTI - PROPRIA - IMPROPRIA - REATO CONTINUATO - INDULTO - D.P.R. 4 AGOSTO 1978 N. 413, ART. 2 ULTIMO COMMA - RIFERIMENTO ALLA CONDANNA DEFINITIVA - NOZIONE DI CONDANNA DEFINITIVA.*
Stato
decisa il 1982-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156640-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - SINGOLI PROVVEDIMENTI - PROPRIA - IMPROPRIA - REATO CONTINUATO - INDULTO - D.P.R. 4 AGOSTO 1978 N. 413, ART. 2 ULTIMO COMMA - RIFERIMENTO ALLA CONDANNA DEFINITIVA - NOZIONE DI CONDANNA DEFINITIVA.*

Allorquando la legge adopera il termine "condanna", questa si riferisce a pronuncia definitiva, perché non più soggetta ad impugnazione, salvi i casi di esplicita esclusione o di formulazione incompatibile. Ne consegue, che, in tema di applicazione dell'indulto, la dizione adoperata dal legislatore all'art. 2 d.P.R. 4 agosto 1978 n. 413 ultimo comma si riferisce alle condanne definitive nelle quali sia stata riconosciuta la continuazione tra più reati e disciplina l'applicabilità dell'amnistia (ovviamente impropria) a seconda che siano stati oggettivamente esclusi il reato più grave ed (od) uno o più dei reati che hanno dato luogo all'amnistia di pena per la Estinzione. (V mass n 153162; (V mass n 148687; (V mass n 144607; (V mass n 142537; (V mass n 142337).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)