Sez. L, Sentenza n. 1241 del 09/03/1989 (Rv. 462114 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - RATEI ARRETRATI - INTERESSI LEGALI - SPETTANZA - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - RATEI ARRETRATI - INTERESSI LEGALI - SPETTANZA - DECORRENZA.*
Sui ratei arretrati relativi a rendita da inabilità lavorativa sono dovuti dall'Inail gli interessi legali decorrenti - non già dalla domanda introduttiva del giudizio, né dalla domanda amministrativa bensì - a partire dal decorso del termine di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda in Sede amministrativa da parte dello assicurato senza che l'istituto si sia pronunciato, termine previsto dall'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533 perché la domanda medesima possa ritenersi respinta a tutti gli effetti. (Conf 5679/87, mass n 454130).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)