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Sez. 3, Sentenza n. 1011 del 12/10/1970 Ud. (dep. 30/11/1970) Rv. 115832 - 01

REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO -CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO - NOZIONE - ESTREMI: CONTRIBUTO DI LIEVE ENTITA, DI EFFICIENZA MINIMA E COMUNQUE NON INDISPENSABILE - FATTISPECIE RELATIVA AD ESCLUSIONE DELL'ATTENUANTE PER CONCORRENTE CHE AVEVA POSTO A DISPOSIZIONE DEI COMPARTECIPI UNA POTENTE AUTOVETTURA PER IL TRASPORTO DI TABACCO DI CONTRABBANDO.*
Stato
decisa il 1970-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115832-01

REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO -CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO - NOZIONE - ESTREMI: CONTRIBUTO DI LIEVE ENTITA, DI EFFICIENZA MINIMA E COMUNQUE NON INDISPENSABILE - FATTISPECIE RELATIVA AD ESCLUSIONE DELL'ATTENUANTE PER CONCORRENTE CHE AVEVA POSTO A DISPOSIZIONE DEI COMPARTECIPI UNA POTENTE AUTOVETTURA PER IL TRASPORTO DI TABACCO DI CONTRABBANDO.*

Ricorre la circostanza attenuante di cui alla prima parte dell'art 114 cod pen quando il contributo apportato dal compartecipe sia stato non solo di lieve entita, ma di efficienza minima e marginale. Tale attenuante, pertanto, e applicabile soltanto quando risulti che la partecipazione al reato non sia stata indispensabile, e che lo stesso sarebbe stato commesso anche senza di essa. (fattispecie in cui non e stata ritenuta la sussistenza dell'attenuante a favore del correo che aveva apprestato un auto per il trasporto di tabacco in contrabbando, tenendo altresi conto che la potenza della vettura usata era tale da offrire sufficiente garanzia di poter sfuggire ad eventuale inseguimento da parte degli agenti). (V 114457, anno 1970 110540, anno 1969, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 114 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)