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Sez. 2, Sentenza n. 5221 del 24/10/1985 (Rv. 442516 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - AZIONI POSSESSORIE - COMPETENZA DEL PRETORE - ESTENSIONE ALLA COGNIZIONE DEL MERITO - VALORE DELLA CAUSA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442516-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - AZIONI POSSESSORIE - COMPETENZA DEL PRETORE - ESTENSIONE ALLA COGNIZIONE DEL MERITO - VALORE DELLA CAUSA - IRRILEVANZA.*

La Competenza del pretore nelle azioni possessorie, stabilita dall'art. 8 C.P.V. Cod. proc. civ., è Competenza per materia che non è limitata alla fase interdittale, ma si estende alla cognizione del merito, qualunque sia il valore della causa, come è indicato dal testo inequivocabile del citato art. 8 (il pretore... È competente, qualunque ne sia il valore, per le azioni possessorie...), nonché dal mancato richiamo all'art. 689 stesso codice di rito, che nell'ultimo comma prevede la rimessione al giudice competente della causa per denuncia di nuova opera o di danno temuto, e dalla Mancanza di un criterio legale per la Determinazione del valore delle cause possessorie. (V 6416/80, mass n 410170; (V 1772/74, mass n 369955; (V 3145/73, mass n 366934).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 689

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)