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Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Testo in vigore al

Titolo I. Statuti regionali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica panno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 6 Approvazione dello Statuto regionale

1. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette copia dello Statuto deliberato dal Consiglio regionale al Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presenta entro quindici giorni al Parlamento.

2. Il Parlamento, qualora ritenga che lo Statuto non sia in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica o contenga disposizioni in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre regioni, ne rifiuta l'approvazione e lo rinvia al Consiglio regionale.

3. Il rifiuto e' comunicato al Presidente del Consiglio regionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, mediante trasmissione dei relativi resoconti parlamentari. Il Consiglio regionale entro 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione deve deliberare il nuovo Statuto.

4. Le stesse norme si applicano anche per parziali modifiche dello Statuto.

Titolo II. Potesta' normativa della Regione

Art. 8 Potesta' legislativa della Regione

1. La regione esercita la potesta' legislativa sulle materie e nei limiti stabiliti dalla Costituzione e secondo le norme del proprio Statuto.

Art. 9 Condizioni per l'esercizio della potesta' legislativa da parte della Regione

1. L'emanazione di norme legislative da parte delle Regioni nelle materie stabilite dall'articolo 117 della Costituzione si svolge nei limiti dei principi fondamentali quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per le singole materie o quali si desumono dalle leggi vigenti.

2. Le Regioni esercitano la predetta funzione legislativa ad emanazione avvenuta dei corrispondenti decreti previsti dal primo comma dell'articolo 17 della legge concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario, o comunque dopo un biennio dall'entrata in vigore della predetta legge.

3. Entro lo stesso biennio, in attuazione della IX disposizione transitoria della Costituzione, la Repubblica adegua la propria legislazione alle competenze legislative attribuite alle Regioni.

Art. 10 Adeguamento delle leggi regionali alle leggi della Repubblica

1. Le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al primo comma dell'articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse.

2. I Consigli regionali dovranno portare alle leggi regionali le conseguenti necessarie modificazioni entro novanta giorni.

Art. 11 Controllo e promulgazione delle leggi regionali

1. Il Presidente del Consiglio regionale invia entro cinque giorni al Commissario del Governo, per il visto, le leggi deliberate dal Consiglio stesso.

2. Se entro trenta giorni dalla data della ricevuta il Governo non fa opposizione e il Commissario non, appone il visto, questo si ha per apposto.

3. Entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo e' preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga". Nell'ipotesi di cui al secondo comma la formula e' cosi' modificata: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga".

4. Al testo segue la formula: "La presente legge regionale sara' pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla, osservare come legge della Regione (indicazione della Regione)".

5. Le leggi regionali sono riprodotte nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 12 Entrata in vigore delle leggi e dei regolamenti regionali

1. Le leggi e i regolamenti regionali entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel "Bollettino Ufficiale della Regione", salvo i casi d'urgenza previsti dal secondo comma dell'art. 127 della Costituzione.

Art. 13 Anticipata entrata in vigore di leggi regionali

1. Il consenso del Governo della Repubblica alla anticipata entrata in vigore di leggi regionali, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, e' dato con visto apposto alla legge stessa dal Commissario del Governo.

Titolo III. Organi della Regione

Capo I. Il consiglio regionale

Art. 14 Prima adunanza del Consiglio

1. Il Consiglio regionale tiene la sua prima adunanza il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente della Giunta regionale uscente almeno 5 giorni prima.

2. La presidenza provvisoria del Consiglio e' assunta dal consigliere piu' anziano di eta' fra i presenti. I due consiglieri piu' giovani fungono da segretari.

Art. 15 Primi adempimenti del Consiglio

1. Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'ufficio di presidenza con l'elezione del Presidente, di due Vice presidenti e di due segretari.

2. Alla elezione del Presidente, dei due Vice presidenti e dei due segretari del Consiglio regionale si proceda con votazioni separate.

3. Ciascun consigliere vota un solo nome.

4. Il Consiglio elegge inoltre nel proprio seno, all'infuori dei membri della Giunta, tre revisori dei conti.

5. Ciascun consigliere vota due nomi.

6. I componenti l'ufficio di presidenza restano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 16 Assegno del Presidente del Consiglio regionale

1. Al Presidente del Consiglio regionale e' corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale, che non puo' superare l'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado III.

Art. 17 Indennita' di presenza dei consiglieri regionali

1. Ai consiglieri regionali per i giorni di seduta e' corrisposta un'indennita' di presenza fissata con legge regionale.

Art. 18 Divieto di attribuzione di talune prerogative e titoli ai consiglieri regionali

1. Ai membri dei Consigli regionali non possono essere attribuiti con legge della regione prerogative e titoli che per legge o per tradizione siano propri dei membri del Parlamento o del Governo.

Art. 19 Adunanze del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale si riunisce in via ordinaria ogni quadrimestre, in data da fissarsi nello Statuto regionale.

2. Puo' essere anche convocato in via straordinaria e per oggetti determinati su richiesta del Presidente della Giunta regionale, o del Commissario del Governo nei limiti del suoi poteri istituzionali, o di un quarto dei consiglieri in carica.

3. L'adunanza ha luogo entro 15 giorni dalla data in cui e' pervenuta alla presidenza la richiesta di convocazione straordinaria.

4. L'ordine del giorno del Consiglio regionale e comunicato al Commissario del Governo.

5. Le adunanze del Consiglio regionale sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento.

Art. 20 Regolamento per il Consiglio

1. Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, il proprio regolamento interno.