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Sez. 1, Sentenza n. 9770 del 15/09/1995 (Rv. 494103 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO PER REVOCAZIONE | Avviso di accertamento - Notifica - Dichiarazione di falsità contenuta in una sentenza penale - Causa di revocazione ex art. 395 n. 2 cod. proc. civ. - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494103-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO PER REVOCAZIONE

La dichiarazione giudiziale di falsità contenuta in una sentenza penale, per poter operare come causa di revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 2 cod. proc. civ., presuppone che il relativo accertamento possa svolgere efficacia nei confronti delle parti del giudizio civile, il che resta escluso nei confronti di quei soggetti che non abbiano partecipato al giudizio penale o non siano stati, quanto meno, posti in grado di parteciparvi. Pertanto, è inammissibile la domanda di revocazione della decisione del giudice tributario (nella specie della Commissione tributaria centrale), proposta ai sensi dell'art. 395 n. 2 cod. proc. civ. sulla base della dichiarazione di falsità della notifica di un avviso di accertamento contenuta in una sentenza penale, emessa a seguito di giudizio cui l'amministrazione finanziaria non ha partecipato, né è stata posta in grado di parteciparvi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)