Sez. 2, Sentenza n. 17346 del 28/03/2024 Ud. (dep. 26/04/2024) Rv. 286329-01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Delitto di ricettazione - Presupposti per l'ottenimento dell'attenuante - Restituzione della somma ricevuta dal ricettatore per l'intermediazione nella vendita ad altro ricettatore della cosa di provenienza delittuosa – Sufficienza - Esclusione- – Corresponsione alla persona offesa del controvalore della cosa dispersa – Necessità.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO
Ai fini dell'ottenimento della diminuente dell'integrale risarcimento del danno, non è sufficiente che il ricettatore restituisca la somma ricevuta per l'intermediazione svolta nella vendita del bene di delittuosa provenienza ad altro ricettatore, essendo necessario che risarcisca il danno non patrimoniale e quello patrimoniale derivante da lucro cessante e da altri danni emergenti e corrisponda, inoltre, al proprietario, vittima della sottrazione, il controvalore della "res" dispersa per effetto della ricettazione.
Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 lett. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)