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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33481 del 11/11/2021 (Rv. 662842 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA | Chiamata in causa del terzo garante – Effetti - Litisconsorzio necessario processuale – Sussistenza – Impugnazione proposta dall'attore soccombente – Evocazione in appello del garante – Necessità – Fondamento – Dovere del giudice – Fissazione di termine ex art. 331 c.p.c. – Necessità.
Stato
decisa il 2021-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662842-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA

Per effetto della chiamata in causa in garanzia, si determina un litisconsorzio necessario di carattere processuale, di talché l'impugnazione proposta dal chiamante garantito, rimasto soccombente, deve essere notificata anche al chiamato garante, dovendo il giudice, in caso contrario, disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331, primo comma, cod. proc. civ..

Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)