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Sez. 6, Sentenza n. 725 del 25/11/2003 Cc. (dep. 15/01/2004) Rv. 228265 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - IN GENERE | Indagato detenuto - Interrogatorio su addebiti riguardanti terzi - Delega alla polizia giudiziaria - Legittimità.
Stato
decisa il 2003-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228265-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - IN GENERE

I limiti e le garanzie previsti dall'art. 370, comma primo cod. proc. pen. in tema di delega del P.M. alla polizia giudiziaria per l'espletamento dell'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini (stato di libertà di quest'ultima e presenza necessaria del difensore) si riferiscono al'interrogatorio stricto sensu, nel quale l'oggetto delle contestazioni riguardi gli addebiti propri del'interrogato. Ne consegue che quando l'indagato è sentito su addebiti che riguardino terzi, detti limiti e garanzie non valgono, ferma restando l'osservanza della prescrizione, richiamata dall'art. 370, comma secondo cod. proc. pen., di cui all'art. 364 cod. proc. pen. (nomina di un difensore di ufficio, con facoltà di nominarne uno di fiducia e avviso al difensore nominato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 370, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 370, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 364 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 364 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)