diritto.io

Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati

Testo in vigore al

Art. 59 Contenuto dei programmi operativi

I programmi operativi contengono:

  1. a) una descrizione della situazione iniziale basata, se del caso, sugli indicatori comuni iniziali elencati nell’allegato VIII;

  2. b) gli obiettivi del programma, tenendo in considerazione le prospettive di produzione e di sbocco, con una spiegazione di come il programma contribuisca alla strategia nazionale e la conferma della sua coerenza con tale strategia, compreso l’equilibrio tra le sue attività. La descrizione degli obiettivi fa riferimento alle finalità definite nella strategia nazionale ed indica i traguardi misurabili, in modo da facilitare il monitoraggio dei progressi compiuti gradualmente nell’attuazione del programma;

  3. c) una descrizione dettagliata delle misure da adottare, comprese quelle finalizzate alla prevenzione e alla gestione delle crisi, indicante le singole azioni che le compongono e i mezzi necessari per raggiungere gli obiettivi prefissati per ogni anno di attuazione del programma. La descrizione indica in che misura le varie misure proposte:

    1. i) siano complementari e coerenti con altre misure, comprese quelle finanziate da altri fondi dell’Unione o ammissibili al sostegno di tali fondi, in particolare al sostegno nell’ambito dello sviluppo rurale. Al riguardo si fa riferimento, se del caso, alle misure attuate nell’ambito di precedenti programmi operativi,

    2. ii) non comportino rischi di doppio finanziamento da parte di fondi dell’Unione;

  4. d) la durata del programma e

  5. e) gli aspetti finanziari, in particolare:

    1. i) modalità di calcolo ed entità dei contributi finanziari;

    2. ii) procedura di finanziamento del fondo di esercizio;

    3. iii) informazioni a giustificazione della diversa entità dei contributi e

    4. iv) bilancio di previsione e calendario di esecuzione delle azioni per ognuno degli anni di attuazione del programma.

Art. 60 Ammissibilità delle azioni nell’ambito dei programmi operativi

1. Le azioni o le spese figuranti nell’elenco di cui all’allegato IX sono escluse dai programmi operativi.

2.

Le spese ammissibili all’aiuto nell’ambito dei programmi operativi sono limitate ai costi effettivamente sostenuti. Tuttavia, gli Stati membri possono fissare al loro posto, anticipatamente e nella maniera appropriata, tassi forfettari fissi uniformi nei seguenti casi:

  1. a) se tali tassi forfettari fissi sono previsti nell’allegato IX;

  2. b) per spese di trasporto esterno per chilometro, supplementari rispetto alle spese di trasporto su strada, se si ricorre al trasporto ferroviario o marittimo nell’ambito di una misura di protezione dell’ambiente e

  3. c) per costi aggiuntivi e mancato guadagno derivanti dalle azioni ambientali, calcolati conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione10.

Gli Stati membri rivedono i suddetti tassi almeno ogni cinque anni.

3. Perché un’azione sia ammissibile, oltre il 50 % in valore dei prodotti interessati è costituito dai prodotti per i quali l’organizzazione di produttori è riconosciuta. Sono conteggiati nel 50 % solo i prodotti provenienti dai soci dell’organizzazione di produttori o da soci produttori di un’altra organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori. Al calcolo del valore si applica mutatis mutandis l’articolo 50.

4. Alle azioni ambientali si applicano le norme seguenti:

  1. a) è possibile combinare varie azioni ambientali, a condizione che siano tra loro complementari e compatibili. In caso di combinazione di azioni, l’entità dell’aiuto tiene conto delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione;

  2. b) gli impegni a limitare l’uso di fertilizzanti, di prodotti fitosanitari o di altri fattori di produzione sono ammessi soltanto se tali limitazioni sono verificabili in modo da offrire sufficienti garanzie quanto al rispetto degli impegni stessi.

5.

Gli investimenti, compresi i contratti di locazione finanziaria, con un periodo di ammortamento superiore alla durata del programma operativo, possono essere oggetto di riporto ad un successivo programma operativo per motivi economici debitamente giustificati, in particolare se il periodo di ammortamento fiscale è superiore a cinque anni.

In caso di sostituzione degli investimenti, il valore residuo degli investimenti sostituiti è:

  1. a) aggiunto al fondo di esercizio dell’organizzazione di produttori oppure

  2. b) detratto dal costo della sostituzione.

6. Gli investimenti o le azioni possono essere realizzati nelle singole aziende e/o nei locali dei soci produttori dell’organizzazione di produttori, o dell’associazione di organizzazioni di produttori, anche nel caso in cui le azioni siano state oggetto di esternalizzazione a soci dell’organizzazione di produttori o dell’associazione di organizzazioni di produttori, purché contribuiscano agli obiettivi del programma operativo. Se un socio produttore lascia l’organizzazione di produttori, gli Stati membri provvedono affinché l’investimento o il suo valore residuo sia recuperato. Tuttavia, in circostanze debitamente giustificate gli Stati membri possono esentare l’organizzazione di produttori dall’obbligo di recupero dell’investimento o del suo valore residuo.

7. Gli investimenti e le azioni connesse alla trasformazione di prodotti ortofrutticoli in prodotti ortofrutticoli trasformati possono essere ammissibili al sostegno se tali investimenti e azioni perseguono gli obiettivi di cui all’articolo 103 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, inclusi quelli di cui all’articolo 122, primo comma, lettera c), del medesimo regolamento e purché siano individuati nella strategia nazionale di cui all’articolo 103 septies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Art. 61 Documenti da presentare

I programmi operativi sono corredati in particolare di:

  1. a) documenti comprovanti la costituzione del fondo di esercizio;

  2. b) un impegno scritto dell’organizzazione di produttori a rispettare il disposto del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del presente regolamento e

  3. c) una dichiarazione scritta dell’organizzazione di produttori attestante che non ha beneficiato né beneficerà, direttamente o indirettamente, di alcun altro finanziamento dell’Unione o nazionale per azioni ammissibili ad un aiuto in forza del presente regolamento.

Art. 62 Programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori

1. Gli Stati membri possono autorizzare un’associazione di organizzazioni di produttori a presentare un programma operativo completo o parziale, composto di azioni identificate, ma non eseguite, da due o più organizzazioni di produttori associate nell’ambito dei loro programmi operativi.

2. I programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori sono considerati insieme ai programmi operativi delle organizzazioni di produttori associate, anche sotto il profilo del rispetto degli obiettivi e dei limiti fissati dall’articolo 103 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3. Gli Stati membri provvedono affinché:

  1. a) le azioni siano interamente finanziate con i contributi dei soci delle associazioni di organizzazioni di produttori costituiti da organizzazioni di produttori, attinti ai fondi di esercizio delle stesse organizzazioni. Tuttavia, le azioni possono essere finanziate, in misura proporzionale al contributo delle organizzazioni di produttori associate, dai soci produttori delle associazioni di organizzazioni di produttori che non sono organizzazioni di produttori ai sensi dell’articolo 34;

  2. b) le azioni e la corrispondente partecipazione finanziaria siano elencate nel programma operativo di ciascuna organizzazione di produttori partecipante e

  3. c) non vi siano rischi di doppi aiuti.

4. Le disposizioni degli articoli 58, 59 e 60, dell’articolo 61, lettere b) e c), e degli articoli da 63 a 67 si applicano mutatis mutandis ai programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori. Tuttavia, per i programmi operativi parziali delle associazioni di organizzazioni di produttori non è richiesto l’equilibrio tra le attività previsto dall’articolo 59, lettera b).

5. Il massimale di spesa per la prevenzione e gestione delle crisi, di cui all'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma del regolamento (UE) n. 1308/2013, nell'ambito dei programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori, è calcolato a livello di ciascuna organizzazione di produttori associata.

Art. 63 Termini per la presentazione dei programmi

1. L’organizzazione di produttori presenta il programma operativo, per approvazione, alla competente autorità dello Stato membro in cui ha sede entro e non oltre il 15 settembre dell’anno precedente quello della sua esecuzione. Tuttavia, gli Stati membri possono differire tale termine.

2. La persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, compresi i gruppi di produttori, quando presenta una domanda di riconoscimento come organizzazione di produttori può presentare nello stesso tempo, per approvazione, il programma operativo di cui al paragrafo 1. L’approvazione del programma operativo è subordinata all’ottenimento del riconoscimento entro il termine stabilito all’articolo 64, paragrafo 2.

Art. 64 Decisione

1. A seconda dei casi, la competente autorità dello Stato membro:

  1. a) approva gli importi dei fondi di esercizio e dei programmi operativi conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 e a quelle del presente capo;

  2. b) approva i programmi operativi, a condizione che l’organizzazione di produttori accetti alcune modifiche, oppure

  3. c) respinge i programmi operativi o parti dei medesimi.

2.

La competente autorità dello Stato membro adotta una decisione in merito ai programmi operativi e ai fondi di esercizio entro il 15 dicembre dell’anno di presentazione.

Gli Stati membri notificano la decisione alle organizzazioni di produttori entro il 15 dicembre.

Tuttavia, per motivi debitamente giustificati la competente autorità dello Stato membro ha la facoltà di adottare una decisione sui programmi operativi e sui fondi di esercizio entro il 20 gennaio successivo alla data di presentazione della domanda. La decisione di approvazione può prevedere che la spesa sia ammissibile a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 65 Modifiche ai programmi operativi per gli anni successivi

1.

Entro il 15 settembre, le organizzazioni di produttori possono richiedere modifiche dei programmi operativi, e della relativa durata, che acquistano efficacia dal 1o gennaio dell’anno successivo.

Tuttavia, gli Stati membri possono differire la data di presentazione delle richieste di modifica.

2. Le richieste di modifica sono corredate dei documenti che ne giustificano i motivi, la natura e le implicazioni.

3.

L’autorità competente dello Stato membro adotta una decisione sulle richieste di modifica dei programmi operativi entro il 15 dicembre dell’anno di presentazione delle stesse.

Tuttavia, per motivi debitamente giustificati la competente autorità dello Stato membro ha la facoltà di adottare una decisione sulle modifiche dei programmi operativi entro il 20 gennaio successivo alla data di presentazione della richiesta. La decisione di approvazione può prevedere che la spesa sia ammissibile a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della richiesta.

Art. 66 Modifiche ai programmi operativi nel corso dell’anno

1. Gli Stati membri possono autorizzare modifiche ai programmi operativi nel corso dell’anno, alle condizioni che essi stabiliscono.

2. L’autorità competente dello Stato membro adotta una decisione sulle richieste di modifica dei programmi operativi presentate a norma del paragrafo 1 entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della richiesta di modifica.

3. Nel corso dell’anno, la competente autorità dello Stato membro può autorizzare le organizzazioni di produttori:

  1. a) ad attuare solo parzialmente i programmi operativi;

  2. b) a modificare il contenuto del programma operativo;

  3. c) ad aumentare l’importo del fondo di esercizio fino ad un massimo del 25 % dell’importo inizialmente approvato o a diminuirlo di una percentuale fissata dallo Stato membro, a condizione che gli obiettivi generali del programma operativo rimangano invariati. Gli Stati membri possono aumentare la suddetta percentuale in caso di fusioni di organizzazioni di produttori ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1;

  4. d) ad aggiungere l’aiuto finanziario nazionale al fondo di esercizio in caso di applicazione dell’articolo 93.

4. Gli Stati membri definiscono a quali condizioni i programmi operativi possono essere modificati nel corso dell’anno senza previa approvazione da parte della competente autorità dello Stato membro. Le modifiche sono ammissibili solo se l’organizzazione di produttori ne dà immediata comunicazione all’autorità competente.

Art. 67 Modalità di esecuzione dei programmi operativi

1. I programmi operativi sono eseguiti nell’arco di periodi annuali che vanno dal 1o gennaio al 31 dicembre.

2.

L’esecuzione dei programmi operativi approvati entro il 15 dicembre decorre dal 1o gennaio dell’anno successivo.

L’esecuzione dei programmi approvati dopo il 15 dicembre è rinviata di un anno.

In deroga al primo e al secondo comma, in caso di applicazione dell’articolo 64, paragrafo 2, terzo comma, o dell’articolo 65, paragrafo 3, secondo comma, l’esecuzione dei programmi operativi approvati a norma delle suddette disposizioni inizia non oltre il 31 gennaio successivo alla data di approvazione.

Sezione 4. Aiuto

Art. 68 Importo approvato dell’aiuto

1. Entro il 15 dicembre dell’anno precedente l’anno per il quale è richiesto l’aiuto, gli Stati membri comunicano alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni l’importo approvato dell’aiuto, come previsto dall’articolo 103 octies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2. In caso di applicazione dell’articolo 64, paragrafo 2, terzo comma, o dell’articolo 65, paragrafo 3, secondo comma, gli Stati membri comunicano l’importo approvato dell’aiuto entro il 20 gennaio dell’anno per il quale è richiesto l’aiuto.

Art. 69 Domande di aiuto

1. Le organizzazioni di produttori presentano all’autorità competente dello Stato membro una domanda di aiuto o del relativo saldo per ciascun programma operativo per il quale è richiesto l’aiuto, entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello per il quale è chiesto l’aiuto.

2. Le domande sono corredate di documenti giustificativi attestanti quanto segue:

  1. a) l’aiuto richiesto;

  2. b) il valore della produzione commercializzata;

  3. c) i contributi finanziari versati dai soci e quelli versati dall’organizzazione di produttori medesima;

  4. d) le spese sostenute a titolo del programma operativo;

  5. e) le spese relative alle misure di prevenzione e gestione delle crisi, suddivise per azioni;

  6. f) la quota del fondo di esercizio spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi, suddivisa per azioni;

  7. g) il rispetto dell’articolo 103 quater, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma, nonché dell’articolo 103 quinquies del regolamento (CE) n. 1234/2007;

  8. h) una dichiarazione scritta attestante che l’organizzazione di produttori non ha ricevuto alcun doppio finanziamento dallo Stato membro o dall’Unione per le misure e/o le azioni ammissibili all’aiuto in forza del presente regolamento e

  9. i) in caso di domanda di pagamento di un aiuto calcolato in base ai tassi forfettari fissi di cui all’articolo 60, paragrafo 2, la prova della realizzazione dell’azione di cui trattasi.

3.

Le domande di aiuto possono riguardare spese programmate ma non sostenute, a condizione che sia dimostrato che:

  1. a) le azioni di cui trattasi non hanno potuto essere eseguite entro il 31 dicembre dell’anno di esecuzione del programma operativo per motivi indipendenti dalla volontà dell’organizzazione di produttori;

  2. b) dette azioni possono essere eseguite entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello per il quale è chiesto l’aiuto e

  3. c) un contributo equivalente dell’organizzazione di produttori rimane nel fondo di esercizio.

L’aiuto è pagato e la cauzione costituita a norma dell’articolo 71, paragrafo 3 è svincolata soltanto su presentazione della prova dell’esecuzione delle spese programmate di cui al primo comma, lettera b) entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello per il quale dette spese erano state programmate, nonché in base al diritto all’aiuto effettivamente accertato.

4.

In caso di presentazione della domanda oltre il termine previsto al paragrafo 1, l’aiuto è ridotto dell’1 % per ogni giorno di ritardo.

In casi eccezionali e debitamente giustificati, l’autorità competente può accogliere domande presentate oltre il termine previsto al paragrafo 1 purché siano stati eseguiti i necessari controlli e sia stato rispettato il termine di pagamento di cui all’articolo 70.

5. Le associazioni di organizzazioni di produttori possono presentare domanda di aiuto ai sensi del paragrafo 1 in nome e per conto dei propri soci se questi sono organizzazioni di produttori e se ognuno di essi presenta i documenti giustificativi di cui al paragrafo 2. Il beneficiario finale dell’aiuto è l’organizzazione di produttori.

Art. 70 Pagamento dell’aiuto

Gli Stati membri versano gli aiuti entro il 15 ottobre dell’anno che segue l’anno di esecuzione del programma.

Tuttavia, l’aiuto per i programmi attuati durante il 2012 per quanto riguarda gli ortofrutticoli destinati alla trasformazione può essere versato entro il 31 dicembre 2013.

Art. 71 Anticipi

1. Gli Stati membri possono permettere alle organizzazioni di produttori di chiedere il pagamento anticipato della parte dell’aiuto corrispondente alle spese prevedibili del programma operativo per il trimestre o il quadrimestre decorrente dal mese in cui viene presentata la domanda di anticipo.

2.

Le domande di anticipo sono presentate nei modi stabiliti dallo Stato membro, ogni tre mesi in gennaio, aprile, luglio e ottobre oppure ogni quattro mesi in gennaio, maggio e settembre.

L’importo totale degli anticipi per un dato anno non può superare l’80 % dell’importo dell’aiuto inizialmente approvato per il relativo programma operativo.

3.

Il versamento di anticipi è subordinato alla costituzione di una cauzione pari al 110 % del loro importo, conformemente al regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione12.

Gli Stati membri definiscono le condizioni atte ad assicurare che i contributi finanziari al fondo di esercizio siano stati prelevati in conformità con gli articoli 52 e 53 del presente regolamento e che i precedenti anticipi e il corrispondente contributo dell’organizzazione di produttori siano stati effettivamente spesi.

4.

Le domande di svincolo delle cauzioni possono essere presentate nel corso dell’anno corredate degli opportuni documenti giustificativi, quali fatture e documenti comprovanti che il pagamento è stato effettuato.

Le cauzioni sono svincolate nella misura massima dell’80 % dell’importo degli anticipi versati.

5.

L’esigenza principale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85 è l’esecuzione delle azioni indicate nel programma operativo nel rispetto degli impegni di cui all’articolo 61, lettere b) e c), del presente regolamento.

Se detta esigenza non è soddisfatta, ovvero in caso di grave inadempimento degli obblighi di cui all’articolo 61, lettere b) e c), la cauzione è incamerata, salve altre sanzioni da applicare in conformità alla sezione 3 del capo V.

In caso di inadempimento di altri obblighi, la cauzione è incamerata proporzionalmente alla gravità dell’irregolarità accertata.

6. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare un importo minimo e le scadenze da rispettare per il versamento degli anticipi.

Art. 72 Pagamenti parziali

Gli Stati membri possono permettere alle organizzazioni di produttori di chiedere il pagamento della parte dell’aiuto corrispondente agli importi già spesi a titolo del programma operativo.

Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento, ma non più di tre volte all’anno. Esse sono corredate degli opportuni documenti giustificativi, quali fatture e documenti comprovanti che il pagamento è stato effettuato.

I pagamenti parziali richiesti possono essere effettuati nella misura massima dell’80 % della parte dell’aiuto corrispondente agli importi già spesi a titolo del programma operativo per il periodo considerato. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare un importo minimo per i pagamenti parziali e le scadenze da rispettare per le relative domande.

Capo III. Misure di prevenzione e gestione delle crisi

Sezione 1. Disposizioni generali

Art. 74 Mutui contratti per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi

I mutui contratti per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi a norma dell’articolo 103 quater, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, con un periodo di ammortamento superiore alla durata del programma operativo, possono essere riportati ad un successivo programma operativo per motivi economici debitamente giustificati.

Sezione 2. Ritiri dal mercato

Art. 75 Definizione

La presente sezione stabilisce le norme relative ai ritiri dal mercato di cui all’articolo 103 quater, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Ai fini del presente capo, per «prodotti ritirati dal mercato», «prodotti ritirati» e «prodotti non posti in vendita» si intendono i prodotti che sono ritirati dal mercato secondo queste modalità.

Art. 76 Norme di commercializzazione

1.

Se per un dato prodotto vige una norma di commercializzazione di cui al titolo II, il medesimo prodotto ritirato dal mercato è conforme alla norma tranne per quanto riguarda le disposizioni relative alla presentazione e alle indicazioni esterne. I prodotti possono essere ritirati alla rinfusa, senza distinzione di calibro, purché rispondano ai requisiti minimi della categoria II in ordine alla qualità e al calibro.

Tuttavia i prodotti in miniatura, quali definiti dalle norme pertinenti, sono conformi alle norme di commercializzazione vigenti, comprese le disposizioni relative alla presentazione e alle indicazioni esterne.

2. Se per un dato prodotto non esistono norme di commercializzazione, i prodotti ritirati dal mercato rispettano i requisiti minimi stabiliti nell’allegato X. Gli Stati membri possono fissare requisiti complementari a questi requisiti minimi.

Art. 77 Media triennale per i ritiri dal mercato di prodotti destinati alla distribuzione gratuita

1. Il limite del 5 % del volume della produzione commercializzata di cui all’articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 è calcolato in base alla media aritmetica dei volumi complessivi di prodotti per i quali l’organizzazione di produttori è riconosciuta, commercializzati per il tramite della medesima organizzazione nel corso dei tre anni precedenti.

2. Per le organizzazioni di produttori di recente riconoscimento, i dati relativi alle campagne di commercializzazione precedenti il riconoscimento sono i seguenti:

  1. a) se l’organizzazione è stata in precedenza un gruppo di produttori, i dati equivalenti del gruppo di produttori, se disponibili, oppure

  2. b) il volume applicabile alla domanda di riconoscimento.

Art. 78 Comunicazione preventiva delle operazioni di ritiro

1.

Le organizzazioni di produttori e le relative associazioni comunicano anticipatamente alle autorità competenti degli Stati membri, tramite telecomunicazione scritta o messaggio elettronico, ogni operazione di ritiro che intendono effettuare.

La comunicazione reca un elenco dei prodotti conferiti all’intervento, una descrizione delle loro caratteristiche principali con riferimento alle norme di commercializzazione applicabili, una stima del quantitativo di ogni prodotto, la destinazione prevista e il luogo in cui i prodotti ritirati possono essere sottoposti ai controlli di cui all’articolo 108.

Le comunicazioni comprendono un certificato attestante che i prodotti ritirati sono conformi alle norme di commercializzazione in vigore o ai requisiti minimi di cui all’articolo 76.

2. Gli Stati membri adottano le modalità di applicazione relative alle comunicazioni da parte delle organizzazioni di produttori di cui al paragrafo 1, con particolare riguardo alla tempistica.

3. Entro i termini di cui al paragrafo 2 lo Stato membro:

  1. a) procede ad un controllo a norma dell’articolo 108, paragrafo 1, in esito al quale, se non sono emerse irregolarità, autorizza l’operazione di ritiro constatata al termine del controllo, oppure

  2. b) nei casi di cui all’articolo 108, paragrafo 3, non procede al controllo a norma dell’articolo 108, paragrafo 1, informandone l’organizzazione di produttori mediante telecomunicazione scritta o messaggio elettronico e autorizzando l’operazione di ritiro comunicata.

Art. 79 Sostegno

1.

Il sostegno per i ritiri dal mercato, comprensivo del contributo dell’Unione e del contributo dell’organizzazione di produttori, non supera gli importi indicati nell’allegato XI per i prodotti corrispondenti. Per altri prodotti, gli Stati membri fissano i massimali di sostegno.

Se l’organizzazione di produttori ha ricevuto da terzi un’indennità per i prodotti ritirati, il sostegno di cui al primo comma è ridotto delle entrate nette realizzate dall’organizzazione di produttori per i prodotti ritirati dal mercato. Possono beneficiare del sostegno i prodotti ritirati dal circuito commerciale degli ortofrutticoli.

2.

I ritiri dal mercato non superano il 5 % del volume della produzione commercializzata di un dato prodotto e di una data organizzazione di produttori. Tuttavia, tale percentuale non include i quantitativi smaltiti secondo le modalità di cui all’articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 o secondo qualsiasi altra modalità autorizzata dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 2, del presente regolamento.

Il volume della produzione commercializzata è calcolato in base alla media della produzione commercializzata nei tre anni precedenti. In mancanza di dati al riguardo, si ricorre al volume della produzione commercializzata per la quale l’organizzazione di produttori è stata riconosciuta.

Le percentuali di cui al primo comma costituiscono valori medi annuali per un periodo di tre anni, con un margine annuo di superamento di 5 punti percentuali.

3. In caso di distribuzione gratuita di prodotti ritirati dal mercato alle organizzazioni e istituzioni caritative di cui all’articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il contributo finanziario dell’Unione è limitato all’importo dovuto per i prodotti smaltiti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e alle spese di cui all’articolo 81, paragrafo 1, e all’articolo 82, paragrafo 1, del presente regolamento.