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Sez. 1, Sentenza n. 2394 del 30/06/1969 (Rv. 341857 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI CONSUMO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVI - MATERIALI IMPIEGATI IN OPIFICI - QUALIFICAZIONE COME INDUSTRIALE DELL'ATTIVITA DI ALLEVAMENTO DI POLLI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341857-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI CONSUMO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVI - MATERIALI IMPIEGATI IN OPIFICI - QUALIFICAZIONE COME INDUSTRIALE DELL'ATTIVITA DI ALLEVAMENTO DI POLLI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Ai fini dell'esenzione dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione (art. 30, n. 6, RD 14 settembre 1931, n. 1175, art. 40 RD 30 aprile 1946, n.1138), e incensurabile in Cassazione l'accertamento di fatto circa la insussistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione come industriale dell'attivita di allevamento di polli. (nella specie la Corte di merito aveva dato atto che, al momento dell'accertamento, era stata constatata la costruzione di semplici capannoni, privi di macchine e di impianti particolari per la trasformazione di materie prime che potessero far attribuire alla costruzione la qualificazione di opificio industriale ed aveva, inoltre, rilevato che lo stesso contribuente, nel denunziare all'ufficio il compimento della costruzione, non ne aveva affermato il carattere industriale, ponendone in risalto solo la destinazione agricola).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1946 num. 1138 art. 40, Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)