Sez. 6, Sentenza n. 3033 del 20/01/1984 Ud. (dep. 03/04/1984) Rv. 163463 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - OBBLIGATORIETÀ - INSUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - OBBLIGATORIETÀ - INSUSSISTENZA.*
La rinnovazione del dibattimento di appello non è un Obbligo per il giudice, ma è soggetta alla condizione che egli ritenga, contro la presunzione di completezza dell'istruttoria, di non essere in grado di decidere. Ne consegue che non sussiste difetto di motivazione della sentenza di appello che rigetti l'istanza di rinnovazione se in essa si dia sufficiente ragione della adeguatezza degli elementi probatori già acquisiti nel dibattimento di primo grado.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)