Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30294 del 18/12/2017 (Rv. 647289 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA (PATERNITÀ DEL MARITO, PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO) - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE | Fecondazione assistita eterologa - Consenso del coniuge - Termine per la revoca - Tardività - Azione di disconoscimento della paternità - Esclusione.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA (PATERNITÀ DEL MARITO, PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO) - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE
Nella fecondazione assistita eterologa, così come per l'omologa, il preventivo consenso manifestato dal coniuge o convivente può essere revocato fino al momento della fecondazione dell'ovulo, sicchè ove la revoca intervenga successivamente, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della l. n. 40 del 2004, il partner non ha azione per il disconoscimento della paternità del bambino concepito e partorito in esito a tale inseminazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Cod. Civ. art. 243 bis, Cod. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Civ. art. 263 CORTE COST. PENDENTE, Legge 19/02/2004 num. 40 art. 6 CORTE COST., Legge 19/02/2004 num. 40 art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)