Sez. 4, Sentenza n. 2583 del 16/12/1970 Ud. (dep. 27/01/1971) Rv. 116411 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - FONDAMENTO - RISARCIMENTO EFFETTUATO DA ISTITUTO DI ASSICURAZIONE - CONTRATTO STIPULATO DA PERSONA DIVERSA DALL'IMPUTATO - APPLICAZIONE DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - FONDAMENTO - RISARCIMENTO EFFETTUATO DA ISTITUTO DI ASSICURAZIONE - CONTRATTO STIPULATO DA PERSONA DIVERSA DALL'IMPUTATO - APPLICAZIONE DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
La norma di cui all'art 62, n 6 cod pen fa riferimento ad una circostanza squisitamente soggettiva che trova la sua causa giustificatrice non tanto nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesa quanto nel rilievo che l'avvenuto risarcimento del danno prima del giudizio rappresenta prova convincente del ravvedimento del reo e, quindi, della sua minore pericolosita sociale. Alla stregua di tale concetto non puo riconoscersi l'attenuante in parola a chi non abbia fatto alcun sacrificio economico per soddisfare l'esigenza del risarcimento spettante all'offeso. (fattispecie in tema di risarcimento del danno da parte di istituto assicuratore in forza di un contratto stipulato da persona diversa dall'imputato).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)