Sez. 3, Ordinanza n. 12455 del 21/05/2010 (Rv. 613019 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Eccezione di incompetenza - Accertamenti istruttori con ricoso a prove costituende - Ammissibilità - Esclusione - Art. 38 cod. proc. civ. nel testo novellato - Riferimento alle sommarie informazioni - Portata - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
L'eccezione di incompetenza territoriale da parte del convenuto non introduce nel processo un tema che necessiti di istruzione con possibilità di assunzione di prove costituende, ma va decisa sulla base delle prove costituite già acquisite agli atti, senza che possa indurre a diverse conclusioni il riferimento del novellato art. 38 cod. proc. civ. a "sommarie informazioni" eventualmente da assumersi da parte del giudice, posto che tale riferimento va inteso come limitato a chiarire il contenuto delle prove costituite o comunque ad accertare circostanze agevolmente rilevabili o documentabili. (Nella specie, nel regolare la competenza con riferimento alla richiesta di un decreto ingiuntivo per una somma determinata, costituente il corrispettivo di una fornitura, la S.C. ha rilevato che il "forum destinatae solutionis" era, ai sensi dell'art. 1182, comma terzo, cod. civ., identificabile con il domicilio del creditore).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)