Sez. 2, Sentenza n. 4051 del 22/09/1977 (Rv. 387735 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - VEDUTE DIRETTE - CONFINE COSTITUITO DA UN MURO COMUNE - DISTANZA PER L'APERTURA DELLA VEDUTA - MISURAZIONE - PUNTO DI RIFERIMENTO.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - VEDUTE DIRETTE - CONFINE COSTITUITO DA UN MURO COMUNE - DISTANZA PER L'APERTURA DELLA VEDUTA - MISURAZIONE - PUNTO DI RIFERIMENTO.*
Nel caso in cui la linea di confine tra due proprieta sia costituita da un muro comune, la Determinazione del punto di arrivo, nella misurazione della distanza per l'apertura di veduta verso tale muro, va posta nella faccia del muro stesso prospiciente la proprieta in cui la veduta viene esercitata e non gia nella linea mediana di esso. (Conf 1061/75, mass n 374483).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 906
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)