Sez. 6, Sentenza n. 3516 del 15/10/2008 Cc. (dep. 27/01/2009) Rv. 242656 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Divieto di comunicazione con persone non coabitanti - Imposizione per fini di prevenzione di esigenze cautelari non endoprocessuali - Legittimità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI
È legittima l'imposizione del divieto di comunicazione con persone non coabitanti disposta nei confronti dell'imputato agli arresti domiciliari in funzione non solo di tutela di esigenze cautelari endoprocessuali, ma anche di prevenzione sociale, intesa a prevenire la commissione di ulteriori reati della stessa specie, e dell'esigenza di scongiurare la maggiore probabilità del pericolo di fuga.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)