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Sez. 3, Sentenza n. 1262 del 04/03/1981 (Rv. 411845 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - VIOLAZIONE - ECCEZIONE TEMPESTIVA DI PARTE - NECESSITA - RIGETTO - RIPROPOSIZIONE IN APPELLO - SPECIFICO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1981-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411845-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - VIOLAZIONE - ECCEZIONE TEMPESTIVA DI PARTE - NECESSITA - RIGETTO - RIPROPOSIZIONE IN APPELLO - SPECIFICO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE - NECESSITA.*

L'irritualita dell'acquisizione della prova testimoniale, per inosservanza dei limiti di valore fissati dall'art 2721 cod civ, puo essere rilevata soltanto quando la parte interessata abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilita della prova medesima, e, pertanto, ove sia stata esclusa dal giudice di primo grado, per difetto di detta tempestiva eccezione, puo essere dedotta in grado d'appello solo a mezzo di specifico motivo di gravame, diretto a censurare la sentenza impugnata sul punto della ritenuta Mancanza dell'eccezione stessa. (V 5068/79, mass n 401722).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)