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Sez. 1, Sentenza n. 1580 del 26/04/1977 (Rv. 385292 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE - CESSIONARIO DELL'AZIENDA - RAPPORTI CON IL TERZO - OBBLIGO SOLIDALE DEL CEDENTE - CONDIZIONI - APPARENZA DEL DIRITTO - SCUSABILE CONVINCIMENTO DEL TERZO - NECESSITA - PREVENTIVA ESCUSSIONE DEL CESSIONARIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385292-01

AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE - CESSIONARIO DELL'AZIENDA - RAPPORTI CON IL TERZO - OBBLIGO SOLIDALE DEL CEDENTE - CONDIZIONI - APPARENZA DEL DIRITTO - SCUSABILE CONVINCIMENTO DEL TERZO - NECESSITA - PREVENTIVA ESCUSSIONE DEL CESSIONARIO - IRRILEVANZA.*

In forza del principio della tutela dell'affidamento nella apparenza del diritto, il terzo che abbia contrattato col cessionario dell'azienda, nel ragionevole convincimento, derivante da errore scusabile, di entrare in rapporto con il cedente, puo pretendere lo adempimento degli obblighi contrattuali anche dal cedente, quale coobbligato solidale, e, quindi, a prescindere dalla proposizione di analoga richiesta nei confronti del cessionario, ovvero dalla preventiva escussione del medesimo. (V 2479/75, mass nn 376379, 376380; (V 471/66, mass n 320930).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1189, Cod. Civ. art. 2559, Cod. Civ. art. 2560

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)