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Sez. 3, Sentenza n. 4089 del 18/12/2003 Cc. (dep. 04/02/2004) Rv. 228486 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - FERMO DI INDIZIATI - CASI | Pericolo di fuga - Desumibilità da elementi specifici e concreti - Necessità - Mero allontanamento dal luogo del reato seguito da momentanea irreperibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228486-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - FERMO DI INDIZIATI - CASI

Ai fini della convalida del fermo, il pericolo di fuga non può essere presunto sulla base del titolo di reato in ordine al quale si indaga, ma deve essere fondato su elementi specifici, ossia dotati di capacità di personalizzazione, e desumibili da circostanze concrete. L'atto di colui che si allontana dal luogo in cui è stato commesso il reato e si rende momentaneamente irreperibile, non va pertanto confuso con il pericolo di fuga, altrimenti il provvedimento di fermo sarebbe legittimo in tutti i casi in cui l'indagato non sia stato arrestato nella flagranza ovvero il reato venga accertato successivamente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 384 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)