Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 37 del 1975
Massime (3)
Massima n. 7669
- Assistenza e previdenza
- Pensioni di guerra
- Legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 63, primo comma e legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 51, primo comma
- Figli e figlie maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro
- Diritto alla pensione indiretta di guerra
- Subordinazione alla condizione che siano divenuti inabili prima di aver raggiunto la maggiore età oppure prima della data di cessazione del diritto del genitore
- Limitazione che non si armonizza con il trattamento di particolare favore agli orfani.
Leggi la massima
L'art. 63, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648 ed il corrispondente art. 51, comma primo, della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313, che, in tema di trattamento pensionistico degli orfani di guerra maggiorenni, dispongono che la pensione spetta solo se essi siano divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro prima di aver raggiunto la maggiore età oppure prima della data di cessazione del diritto da parte del genitore, prevedono limitazioni che non si armonizzano con le altre norme della legge pensionistica di guerra le quali - per evidenti ragioni di ordine naturale ed etico - assicurano agli orfani, in quanto discendenti immediati del de cuius, un trattamento di particolare favore anteponendosi a tutti gli altri parenti (genitori, assimilati e collaterali) nell'ordine di vocazione al diritto a pensione ed assicurando loro una pensione di maggior consistenza economica.
Norme impugnate
- art. 51, comma 1, legge 18 marzo 1968, n. 313
- art. 63, comma 1, legge 10 agosto 1950, n. 648
Parametri
- art. 3 Cost.
Massima n. 7670
- Assistenza e previdenza
- Pensioni di guerra
- Legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 63, primo comma e legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 51, primo comma
- Figli e figlie maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro
- Diritto alla pensione indiretta di guerra
- Subordinazione alla condizione che siano divenuti inabili prima di aver raggiunto la maggiore età oppure prima della data di cessazione del diritto del genitore
- Disparità di trattamento rispetto ai genitori ed assimilati
- Illegittimità costituzionale in parte qua.
Leggi la massima
L'art. 63, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648 ed il corrispondente art. 51, comma primo, della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313, i quali escludono dal diritto a pensione indiretta di guerra gli orfani maggiorenni divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro dopo la maggiore età o dopo la data di cessazione del diritto da parte del genitore contrastano col principio di eguaglianza enunciato dall'art. 3 Cost., in quanto pongono in essere un trattamento che è diverso rispetto a quello riservato dalla legislazione pensionistica ai genitori e assimilati (allevatore, patrigno e matrigna) il cui diritto a pensione indiretta non è subordinato a limitazioni di ordine temporale in ordine alla insorgenza dell'inabilità a proficuo lavoro. Al padre o all'assimilato infatti la pensione spetta quando abbiano compiuto il cinquantottesimo anno di età o siano comunque inabili; mentre per la madre, allevatrice o matrigna non sono prescritte condizioni di età o inabilità essendo sufficiente lo stato di vedovanza o quello di separazione legale senza diritto ad alimenti (artt. 71 legge n. 648 e 64 legge n. 313).
Norme impugnate
- art. 51, comma 1, legge 18 marzo 1968, n. 313
- art. 63, comma 1, legge 10 agosto 1950, n. 648
Parametri
- art. 3 Cost.
Massima n. 7671
- Assistenza e previdenza
- Pensioni di guerra
- Legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 63, primo comma e legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 51, primo comma
- Figli e figlie maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro
- Diritto alla pensione indiretta di guerra
- Subordinazione alla condizione che siano divenuti inabili prima di aver raggiunto la maggiore età oppure prima della data di cessazione del diritto del genitore
- Disparità di trattamento rispetto ad orfani che siano divenuti inabili successivamente
- Situazioni oggettivamente identiche
- Violazione dell'art. 3 della costituzione
- Illegittimità costituzionale in parte qua.
Leggi la massima
L'art. 63, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648 ed il corrispondente art. 51, comma primo, della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313, i quali escludono dal diritto a pensione indiretta di guerra gli orfani maggiorenni divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro dopo la maggiore età o dopo la data di cessazione del diritto da parte del genitore, contrastano col principio di eguaglianza enunciato nell'art. 3 Cost. in quanto la distinzione da tali norme operata nell'ambito della stessa categoria tra orfani che siano divenuti inabili ad una certa data (prima della maggiore età oppure prima della morte del genitore) ed orfani la cui inabilità sia successivamente insorta è fonte di discriminazione di situazioni che sono invece oggettivamente identiche.
Norme impugnate
- art. 63, comma 1, legge 10 agosto 1950, n. 648
- art. 51, comma 1, legge 18 marzo 1968, n. 313
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63, primo comma, della legge 10 agosto 1950, n.648, e dell'art.51, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n.313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1973 dalla Corte dei conti - sezione III pensioni di guerra - sul ricorso di Rizzi Giuseppa contro il Ministero del tesoro, iscritta al n. 250 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973.
Udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1974 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti.
In data 13 aprile 1962 Rizzi Giuseppa avanzava domanda al Ministero del tesoro intesa ad ottenere la pensione indiretta di guerra quale orfana maggiorenne inabile a proficuo lavoro della madre Borgazzi Celeste, deceduta il 13 maggio 1944 in un bombardamento aereo. Tale domanda veniva, però, respinta sul rilievo che l'inabilità della richiedente era insorta in data successiva a quella di morte della madre. Ricorreva allora la Rizzi alla Corte dei conti la quale, con ordinanza 28 febbraio 1973 emessa in sede di esame del ricorso, ha sollevato eccezione di incostituzionalità degli artt. 63, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e 51, comma primo, della legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui - prescrivendo che l'inabilità deve sussistere "prima di aver raggiunto la maggiore età o prima della data di cessazione del diritto a pensione da parte del genitore" - essi escludono dalla pensione indiretta di guerra gli orfani maggiorenni divenuti inabili in epoca successiva alla morte del genitore.
Le disposizioni denunciate contrasterebbero con l'art. 3 Cost. per la disparità di trattamento cui darebbero luogo sia rispetto ai genitori o allevatori del dante causa (per i quali la legge non pone la medesima limitazione relativamente all'insorgenza dell'inabilità - artt. 71 della legge n. 648 del 1950 e 64 della legge n. 313 del 1968), sia nell'ambito della stessa categoria degli orfani inabili giacché non sussiste diversità di situazione che possa giustificare un differente trattamento tra orfani che divengono inabili dopo la morte del dante causa e orfani la cui inabilità già esista all'epoca predetta.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si è costituito.
:
La questione di legittimità costituzionale proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe è fondata.
Le norme denunciate (art. 63, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e corrispondente art. 51, comma primo, della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313) disciplinano il trattamento pensionistico degli orfani di guerra maggiorenni disponendo che essi hanno diritto a pensione solo se siano divenuti "inabili a qualsiasi proficuo lavoro prima di aver raggiunto la maggiore età oppure prima della data di cessazione del diritto da parte del genitore". La pensione, pertanto, non spetta agli orfani maggiorenni che siano divenuti inabili dopo i citati eventi.
La limitazione stabilita dalle citate disposizioni non è certo in armonia con le altre norme della legislazione pensionistica di guerra che, per evidenti ragioni di ordine naturale ed etico, assicurano agli orfani di guerra - quali discendenti immediati del de cuius - un trattamento di particolare favore, anteponendoli a tutti gli altri parenti (genitori, assimilati e collaterali) nell'ordine di vocazione al diritto di pensione, non richiedendo per essi la condizione di uno stato di bisogno e assicurando loro una pensione di maggior consistenza economica.
Ma a parte ciò è fuor di dubbio che le impugnate disposizioni pongono in essere una diversità di trattamento rispetto ai genitori e allevatori ed attuano altresì una ingiusta discriminazione nell'ambito della stessa categoria degli orfani inabili.
Sotto il primo aspetto è sufficiente rilevare che limitazioni di ordine temporale in ordine alla insorgenza dell'inabilità a proficuo lavoro non sono previste dalla legislazione pensionistica per i genitori ed assimilati (allevatore, patrigno e matrigna). Per la concessione della pensione indiretta al padre o all'assimilato è difatti richiesto che essi abbiano compiuto il 58 anno di età o siano comunque inabili, mentre per la madre, allevatrice o matrigna, non sono prescritte condizioni di età o inabilità ma è sufficiente lo stato di vedovanza o quello di separazione legale dal marito senza diritto ad alimenti (artt. 71 legge 648 e 64 legge 313).
Nell'ambito della stessa categoria degli orfani inabili la distinzione operata dalle norme in esame tra orfani che siano divenuti inabili ad una certa data (prima della maggiore età oppure prima della morte del genitore) ed orfani la cui inabilità sia successivamente insorta, è fonte di discriminazione di situazioni che sono invece oggettivamente identiche. Giova ricordare che il diritto a pensione dell'orfano maggiorenne è direttamente collegato all'evento, incerto nel tempo, della morte del genitore titolare del diritto pensionistico; si può quindi verificare il caso che il genitore pensionato viva a lungo e che alla sua morte la pensione spetti ad un orfano divenuto inabile anche in età avanzata; per contro la pensione non può essere concessa a quell'orfano divenuto inabile anche subito dopo il raggiungimento della maggiore età che abbia prematuramente perduto entrambi i genitori.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 63, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra", e del corrispondente art. 51, comma primo, della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313, limitatamente alla parte in cui subordinano il diritto alla pensione indiretta di guerra dei figli e delle figlie maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che siano divenuti tali prima di aver raggiunto la maggiore età oppure prima della data di cessazione del diritto del genitore.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI- EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze