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Direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini

Testo in vigore al

Art. 10

Gli Stati membri provvedono affinché nella zona di sorveglianza:

  1. 1) si applichino le misure di cui all'articolo 9, paragrafo 1;

  2. 2) sia vietata qualsiasi vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini che impieghi vaccini vivi attenuati nella zona di sorveglianza.

Art. 12

In deroga agli articoli 9 e 10 le disposizioni applicabili ai movimenti di animali all'interno di e in provenienza dalla zona di protezione e dalla zona di sorveglianza sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

All'atto dell'adozione della decisione di cui al primo comma, le norme applicabili agli scambi sono fissate secondo la stessa procedura.

Art. 13

Qualora in una determinata regione l'epizoozia di febbre catarrale degli ovini presenti carattere di eccezionale gravità, tutte le misure supplementari che devono essere adottate dagli Stati membri interessati sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Art. 14

Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente adotti tutte le misure necessarie perché tutte le persone stabilite nelle zone di protezione e di sorveglianza siano perfettamente al corrente delle restrizioni in vigore e adottino tutte le disposizioni necessarie per garantire un'adeguata applicazione delle misure suddette.

Art. 15

1.

Per effettuare gli esami di laboratorio previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri designano un laboratorio nazionale e mettono i dati relativi a tale laboratorio e le loro successive modifiche a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 2.

2. Le funzioni dei laboratori nazionali designati ai sensi del paragrafo 1 sono elencate nell’allegato I.

3. I laboratori nazionali designati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo si tengono in contatto con il laboratorio di riferimento comunitario di cui all’articolo 16.

Art. 16

Il laboratorio comunitario di riferimento per la febbre catarrale degli ovini è indicato nell'allegato II. Fatte salve le disposizioni previste nella decisione 90/424/CEE, in particolare l'articolo 28, le funzioni di questo laboratorio sono definite nell'allegato II, parte B.

Art. 17

Esperti della Commissione possono procedere, laddove ciò sia necessario per l'applicazione uniforme della presente direttiva e in collaborazione con le autorità competenti, a controlli sul posto. A tale scopo possono verificare, controllando una percentuale rappresentativa di aziende, se le autorità competenti controllino il rispetto delle disposizioni della presente direttiva. La Commissione informa gli Stati membri dei risultati dei controlli effettuati.

Lo Stato membro nel cui territorio è effettuato un controllo assiste gli esperti nell'adempimento della loro missione.

Le modalità generali di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Art. 18

1.

Ogni Stato membro redige un piano di intervento in cui viene precisato il modo in cui detto Stato applica le misure previste dalla presente direttiva.

Tale piano deve consentire l'accesso agli impianti, alle attrezzature, al personale e ad ogni altra struttura appropriata necessari per una rapida ed efficace eradicazione della malattia.

2.

I criteri da seguire per la stesura dei piani di cui al paragrafo 1 figurano nell'allegato III.

I piani stabiliti in base a tali criteri sono presentati alla Commissione entro tre mesi dalla messa in applicazione della presente direttiva.

La Commissione esamina i piani allo scopo di determinare se essi consentano di raggiungere l'obiettivo perseguito e suggerisce allo Stato membro interessato qualsiasi modifica necessaria, in particolare per garantire che siano compatibili con quelli degli altri Stati membri.

La Commissione approva i piani, eventualmente modificati, secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

I piani possono essere successivamente modificati o completati, secondo la stessa procedura, per tener conto degli sviluppi della situazione.

Art. 19

La presente direttiva può, se necessario, essere modificata dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Gli allegati sono modificati secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Le eventuali modalità di applicazione della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Art. 21

Secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, la Commissione può adottare, per un periodo di due anni, le misure transitorie necessarie ad agevolare il passaggio al nuovo regime previsto dalla presente direttiva.

Art. 22

1.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2000. Per il Consiglio Il Presidente J. Glavany