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Sez. 5, Ordinanza n. 4348 del 16/10/1996 Cc. (dep. 21/11/1996) Rv. 206150 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - cassazione - IN GENERE | Carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari - Ammissibilità del ricorso "per saltum" - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206150-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - cassazione - IN GENERE

È inammissibile il ricorso "per saltum" avverso un'ordinanza applicativa della custodia cautelare per carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Nel ricorso ex art. 611 c.p.p. la motivazione può assumere rilievo ai fini dell'annullamento dell'ordinanza solo quando sia materialmente mancante o così illogica da essere considerata inesistente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)