Sez. 5, Ordinanza n. 4348 del 16/10/1996 Cc. (dep. 21/11/1996) Rv. 206150 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - cassazione - IN GENERE | Carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari - Ammissibilità del ricorso "per saltum" - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - cassazione - IN GENERE
È inammissibile il ricorso "per saltum" avverso un'ordinanza applicativa della custodia cautelare per carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Nel ricorso ex art. 611 c.p.p. la motivazione può assumere rilievo ai fini dell'annullamento dell'ordinanza solo quando sia materialmente mancante o così illogica da essere considerata inesistente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)