Sez. 6, Sentenza n. 32213 del 09/06/2010 Ud. (dep. 23/08/2010) Rv. 248340 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Finalità - Conseguenze - Fattispecie.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE
La notificazione degli atti, specie quelli essenziali perché volti ad assicurare la partecipazione al giudizio, deve sempre tendere ad assicurare l'effettiva conoscenza degli stessi, anche con il ricorso ad accorgimenti informali, il cui esito possa ragionevolmente risultare positivo. (In applicazione del principio, è stata dichiarata nulla la notificazione all'imputata, poi non comparsa, del decreto di citazione per il giudizio d'appello con le forme di cui all'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. e, quindi, mediante consegna di copia al difensore, nonostante che la stessa avesse indicato come domicilio una casella postale, nullità dichiarata sul presupposto dell'irritualità - in concreto rilevata dall'ufficiale giudiziario - di tale indicazione, e ciò seppure presso la medesima casella postale fossero state utilmente effettuate le citazioni per il giudizio di primo grado, sempre seguite dalla comparizione dell'imputata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)