Sez. L - , Sentenza n. 24558 del 01/12/2016 (Rv. 641970 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Violazione dei criteri di scelta di cui all’art. 5 della l. n. 223 del 1991 “ratione temporis” applicabile - Azione di annullamento - Legittimazione ad agire dei singoli lavoratori - Sussistenza - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
In tema di licenziamento collettivo, il relativo annullamento per violazione dei criteri di scelta ai sensi dell’art. 5 della l. n. 223 del 1991, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche di cui alla l. n. 92 del 2012, non può essere domandato indistintamente da ciascuno dei lavoratori licenziati ma soltanto da coloro che, tra essi, abbiano in concreto subito un pregiudizio per effetto della violazione, perché avente rilievo determinante rispetto al licenziamento.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1441, Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)