Sez. 3, Sentenza n. 1577 del 03/05/1976 (Rv. 380329 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - PRESSO UNICO DOMICILIATARIO O PROCURATORE - CONSEGNA DI UNA UNICA COPIA - CONSEGUENZE - CONSEGNA DI UNA COPIA AL PROCURATORE DI PIU CONCEDENTI IN AFFITTO DI UN FONDO RUSTICO DI LORO PROPRIETA INDIVISA - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - PRESSO UNICO DOMICILIATARIO O PROCURATORE - CONSEGNA DI UNA UNICA COPIA - CONSEGUENZE - CONSEGNA DI UNA COPIA AL PROCURATORE DI PIU CONCEDENTI IN AFFITTO DI UN FONDO RUSTICO DI LORO PROPRIETA INDIVISA - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE.*
La notificazione a piu parti dell'atto di impugnazione, presso unico domiciliatario o procuratore, deve essere fatta mediante consegna di tante copie quante sono le parti contro le quali l'impugnazione e diretta. La violazione di tale precetto, con la consegna di un'unica copia o di un numero minore rispetto a quello delle parti interessate, importa inesistenza e non semplice nullita della notificazione. Cio vale anche nel caso in cui le piu parti rappresentate dall'unico procuratore siano i piu concedenti in affitto di un fondo rustico, oggetto di loro proprieta indivisa. (V 2571/71, mass n 353649; (V 4057/69, mass n 344559).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)