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Sez. 2, Sentenza n. 873 del 02/04/1971 Ud. (dep. 31/12/1971) Rv. 119661 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - CIRCOSTANZE - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE FRA AGGRAVANTI E ATTENUANTI - COSTITUISCE PUNTO DELLA DECISIONE - RIESAME DA PARTE DEL GIUDICE DEL GRAVAME - QUANDO E CONSENTITO - RILEVABILITA EX OFFICIO IN CASSAZIONE DEL MANCATO GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119661-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - CIRCOSTANZE - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE FRA AGGRAVANTI E ATTENUANTI - COSTITUISCE PUNTO DELLA DECISIONE - RIESAME DA PARTE DEL GIUDICE DEL GRAVAME - QUANDO E CONSENTITO - RILEVABILITA EX OFFICIO IN CASSAZIONE DEL MANCATO GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il giudizio obbligatorio di comparazione fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti ai fini della Determinazione della pena, costituisce un punto della decisione che puo essere esaminato e considerato in modo autonomo, di guisa che, in virtu dell'effetto parzialmente devolutivo dell'appello, il suo riesame da parte del giudice del gravame e consentito soltanto se ad esso si riferiscono i motivi d'impugnazione; in Mancanza ogni (anche successivo) riesame e precluso dal giudicato - formale - formatosi sul punto stesso. Di conseguenza per la preclusione derivante dal giudicato, non puo ritenersi consentito in Sede di Cassazione rilevare la violazione di legge, non rientrante fra le nullita rilevabile ex officio in ogni momento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)