Sez. 1, Sentenza n. 12033 del 01/07/2004 (Rv. 573991 - 01)
TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCE - IN GENERE - TRENTO | Espropriazione per pubblica utilità - Obbligazione indennitaria - Mancato o ritardato adempimento - Interessi - Disciplina.
TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCE - IN GENERE - TRENTO
Con riguardo alla disciplina in materia di espropriazione per pubblica utilità nella provincia di Trento, sulla somma corrispondente all'ammontare dell'indennità di esproprio, gli interessi teoricamente spettanti per il mancato o ritardato pagamento da parte dell'espropriante, sono soggetti a disciplina diversa da quella stabilita per le espropriazioni statali, dall'art. 12 legge 865/71, essendo prevista, dall'art. 7 legge prov. Trento 6/93, la corresponsione diretta all'espropriato, che dimostri di averne diritto esibendo idonea documentazione, e dunque, trattandosi di ordinario debito di valuta, soggetto al principio nominalistico, sia le somme liquidate a titolo di indennità, in via amministrativa, che le differenze risultanti dall'accertamento giudiziale, sono produttive di interessi alle condizioni previste dagli art. 1277, 1224, 1284 cod.civ. (tenendo conto che si tratta nella specie di interessi compensativi, decorrenti dalla data della maturazione).
Riferimenti normativi: Legge Prov. Trento 19/02/1993 num. 6 art. 7, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)