Sez. 4, Sentenza n. 1101 del 22/05/1971 Ud. (dep. 12/07/1971) Rv. 118810 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - VERIFICA PREVENTIVA DEL MACCHINARIO DA USARE - OBBLIGO DEL RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA - DEROGA - CONDIZIONI.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - VERIFICA PREVENTIVA DEL MACCHINARIO DA USARE - OBBLIGO DEL RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA - DEROGA - CONDIZIONI.*
La verifica delle condizioni di sicurezza di un macchinario ai fini antinfortunistici, nell'atto in cui venga acquistato per essere utilizzato nell'impresa, compete al rappresentante dell'impresa stessa il quale, nel caso di difetto delle misure di protezione prescritte dalla legge, puo andare esente da responsabilita solo se, avendo espressamente conferito incarico di tale preventiva verifica a tecnico idoneo della stessa impresa, che abbia assunto l'Onere e le relative responsabilita, abbia del tutto ignorato gli eventuali difetti e ne sia rimasto all'oscuro durante la utilizzazione del macchinario.*
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)