Sez. 2 - , Sentenza n. 2936 del 03/02/2017 (Rv. 643032 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Giudicato sulla domanda ex art. 2932 c.c. – Portata – Possibilità per il venditore di esperire l’azione di arricchimento di cui all’art. 2041 c.c. per un credito in precedenza non esigibile – Sussistenza.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
Il giudicato sulla domanda ex art. 2932 c.c. non preclude l'esperibilità di una futura azione contrattuale per chiedere il pagamento di un credito del venditore ancora non esigibile al momento della formazione del giudicato medesimo, nè impedisce che detta voce di credito sia azionata a titolo di arricchimento senza causa, atteso che il requisito di sussidiarietà evocato dall'art. 2041 c.c. comunque non consente che la relativa azione possa essere utilizzata in alternativa subordinata a quella “ex contractu” per eluderne l'esito sfavorevole collegato alla perdurante inesigibilità dell'adempimento della prestazione fondata su titolo contrattuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)