Sez. 1, Sentenza n. 8642 del 21/10/1994 (Rv. 488188 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Sentenza di primo grado - Provvisoria esecuzione - Ordinanza ex art. 351 cod. proc. civ. - Impugnazione con ricorso per Cassazione - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
L'ordinanza che, a norma dell'art. 351 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla legge n. 353 del 1990) provvede in ordine alla provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado non è ricorribile per cassazione, neanche a norma dell'art. 111 Cost., in quanto il reclamo al collegio (art. 357 cod. civ., in vigore fin quando non avrà efficacia l'abrogazione dispostane con l'art. 89 legge n. 353 cit.) esclude ogni altra impugnazione, senza che assuma rilevanza l'allegazione, da parte del ricorrente, di pregiudizi irreversibili di propri diritti soggettivi, atteso che l'indicata ordinanza, avendo natura processuale e contenuto non decisorio e producendo, a sua volta, effetti temporanei, destinati ad esaurirsi con la sentenza definitiva del giudizio d'impugnazione, non è idonea a provocare detti pregiudizi.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 56, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)