Sez. 1, Sentenza n. 4834 del 29/09/1984 (Rv. 436760 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO RITUALE - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - PERIZIA CONTRATTUALE - QUALIFICAZIONE DELLO INCARICO ATTRIBUITO DALLA PARTE ALL'ARBITRATO - CRITERI - CONSEGUENZE.*
ARBITRATO - ARBITRATO RITUALE - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - PERIZIA CONTRATTUALE - QUALIFICAZIONE DELLO INCARICO ATTRIBUITO DALLA PARTE ALL'ARBITRATO - CRITERI - CONSEGUENZE.*
Per qualificare la natura di un arbitrato occorre riferirsi ai poteri attribuiti dalle parti all'arbitro quali risultano dal compromesso e non alla Forma di cui sia stato rivestito l'atto finale del provvedimento. Pertanto, ove sia stato conferito l'incarico di emettere un arbitrato irrituale od una perizia contrattuale, il deposito del provvedimento arbitrale, effettuato ex art. 825 cod. proc. civ., per tuziorismo (o per altra ragione), ed il decreto di esecutorietà emesso dal pretore non valgono a dar vita ad una sentenza arbitrale, con la conseguenza che avverso tale provvedimento arbitrale non è ammissibile l'impugnazione di nullità ex art. 828 cod. proc. civ., ma solo una Azione per eventuali vizi del negozio da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla Competenza, con rispetto del doppio grado di giurisdizione. (V 3956/83).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)