Sez. U, Sentenza n. 13674 del 16/06/2014 (Rv. 631444 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Associazione temporanea di imprese - Fallimento della mandataria - Facoltà di prosecuzione del rapporto con altra mandataria - Conseguenze processuali - Applicazione automatica dell'art. 111 cod. proc. civ. - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE
In tema di associazione temporanea d'imprese, la previsione normativa secondo cui, intervenuto il fallimento della società mandataria, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico (del medesimo raggruppamento e nuovo mandatario), se in possesso dei medesimi requisiti del primo, non determina automaticamente, nel processo, un fenomeno successorio riconducibile al disposto di cui all' art. 111 cod. proc. civ., ove sia del tutto assente un qualsiasi rapporto tra il (presunto) successore ed il mandatario originario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 08/08/1977 num. 584 art. 23 com. 1, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 37 com. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)