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Sez. 5, Sentenza n. 5404 del 07/03/1984 Ud. (dep. 12/06/1984) Rv. 164729 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - ERRORE SULLA QUALITÀ DI IMPRENDITORE COMMERCIALE E SULL'OBBLIGO CORRELATIVO DELLA TENUTA DEI LIBRI - INESCUSABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164729-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - ERRORE SULLA QUALITÀ DI IMPRENDITORE COMMERCIALE E SULL'OBBLIGO CORRELATIVO DELLA TENUTA DEI LIBRI - INESCUSABILITÀ.*

Le norme di diritto civile, che disciplinano lo "status" di imprenditore commerciale dichiarato fallito e l'Obbligo correlativo della tenuta delle scritture e dei libri contabili, sono norme integrative dell'art. 217 legge fallimentare, che incrimina la bancarotta semplice per omesso o irregolare tenuta di tali libri e scritture. Pertanto, l'errore sulla qualità di imprenditore commerciale e sullo Obbligo della tenuta dei libri non può essere invocato nel giudizio di bancarotta semplice come errore di fatto che possa escludere la punibilità ai sensi dell'art. 47 cod. pen., risolvendosi nella ignoranza della legge penale, come tale inescusabile. (Conf mass n 151092, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 47, Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)