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Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

Art. 5 Definizioni specifiche per i requisiti patrimoniali per il rischio di credito

Ai fini della parte tre, titolo II, si intende per:

  1. 1) «esposizione», un elemento dell'attivo o un elemento fuori bilancio;

  2. 2) «perdita», la perdita economica, compresi sconti rilevanti sul nominale, nonché costi rilevanti diretti e indiretti collegati al recupero del credito;

  3. 3) «perdita attesa» o «EL», il rapporto, relativo a una singola linea di credito, tra l’importo che si prevede di perdere su un’esposizione in una delle seguenti situazioni e l’importo seguente:

    1. a) in caso di potenziale default di un debitore su un periodo di un anno, l’importo in essere al momento del default;

    2. b) in caso di potenziale evento di diluizione su un periodo di un anno, l’importo in essere alla data in cui si verifica l’evento di diluizione;

  4. 4) «obbligazione creditizia», qualsiasi obbligazione derivante da un contratto di credito, compresi il capitale, gli interessi maturati e le commissioni, dovuta da un debitore;

  5. 5) «esposizione creditizia», qualsiasi elemento in bilancio o fuori bilancio che determina o può determinare un’obbligazione creditizia;

  6. 6) «linea di credito», un’esposizione creditizia derivante da un contratto o da una serie di contratti tra un debitore e un ente;

  7. 7) «margine di cautela», una maggiorazione incorporata nelle stime dei parametri di rischio per tenere conto dell’intervallo previsto di errori di stima derivanti da carenze individuate in dati, metodi, modelli, e modifiche di parametri di sottoscrizione, propensione al rischio, politiche di raccolta e recupero e qualsiasi altra fonte di ulteriore incertezza, nonché di errori di stima generali;

  8. 8) «rettifica appropriata», l’impatto sulle stime dei parametri di rischio derivante dall’applicazione di metodologie nell’ambito della stima dei parametri di rischio per correggere le carenze individuate in dati e metodi di stima e per tenere conto delle modifiche di parametri di sottoscrizione, propensione al rischio, politiche di raccolta e recupero e qualsiasi altra fonte di ulteriore incertezza nella misura del possibile onde evitare distorsioni nelle stime dei parametri di rischio;

  9. 9) «piccola e media impresa» o «PMI», una società o un’impresa che, in base al bilancio consolidato più recente, ha un fatturato annuo non superiore a 50000000 EUR;

  10. 10) «impegno», qualsiasi accordo contrattuale che un ente offre a un cliente ed è accettato da quest’ultimo per concedere crediti, acquistare attività o emettere sostituti del credito, nonché qualsiasi accordo di questo tipo che può essere annullato incondizionatamente da un ente in qualsiasi momento senza preavviso al debitore o qualsiasi accordo che può essere annullato da un ente se il debitore manca di adempiere alle condizioni stabilite nella documentazione sulla linea di credito, comprese le condizioni che il debitore è tenuto a soddisfare prima di qualsiasi utilizzo iniziale o successivo nell’ambito dell’accordo, tranne quando gli accordi contrattuali soddisfano tutte le condizioni seguenti:

    1. a) accordi contrattuali in cui l’ente non riceve commissioni o onorari per istituire o mantenere tali accordi contrattuali;

    2. b) accordi contrattuali in base ai quali il cliente è tenuto a rivolgersi all’ente per il primo utilizzo e per ogni utilizzo successivo nell’ambito di tali accordi contrattuali;

    3. c) accordi contrattuali in cui l’ente ha piena autorità sull’esecuzione di ciascun utilizzo, indipendentemente dal rispetto da parte del cliente delle condizioni stabilite nella documentazione dell’accordo contrattuale;

    4. d) gli accordi contrattuali consentono all’ ente di valutare il merito di credito del cliente immediatamente prima di decidere in merito all’esecuzione di ciascun utilizzo e l’ente ha attuato e applica procedure interne che garantiscono che tale valutazione sia effettuata prima dell’esecuzione di ciascun utilizzo;

    5. e) accordi contrattuali offerti a una società, compresa una PMI, che è oggetto di un attento monitoraggio su base continuativa;

  11. 11) «impegno revocabile incondizionatamente», qualsiasi impegno le cui condizioni consentono all’ente di revocare tale impegno nella misura massima consentita dagli atti giuridici in materia di protezione dei consumatori e correlati, se del caso, in qualsiasi momento senza preavviso al debitore o che prevede effettivamente la revoca automatica a seguito di un deterioramento del merito di credito del debitore.

Art. 5 bis Definizioni specifiche per le cripto-attività

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

  1. 1) «cripto-attività», una cripto-attività quale definita all’articolo 3, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio16 che non sia una valuta digitale della banca centrale;

  2. 2) «token di moneta elettronica», un token di moneta elettronica quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 7, del regolamento (UE) 2023/1114;

  3. 3) «esposizione alle cripto-attività» un’attività o un elemento fuori bilancio relativo a una cripto-attività che dà luogo a rischio di credito, a rischio di controparte, a rischio di mercato, a rischio operativo o a rischio di liquidità;

  4. 4) «attività tradizionale» qualsiasi attività diversa da una cripto-attività, inclusi:

    1. a) strumenti finanziari quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 50, del presente regolamento;

    2. b) fondi, quali definiti all’articolo 4, punto 25, della direttiva (UE) 2015/2366;

    3. c) depositi, quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio17, compresi i depositi strutturati;

    4. d) posizioni inerenti a cartolarizzazione nel contesto di una cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2017/2402;

    5. e) prodotti assicurativi non vita o vita che rientrano nelle classi di assicurazione elencate negli allegati I e II della direttiva 2009/138/CE o contratti di riassicurazione e di retrocessione di cui alla stessa direttiva;

    6. f) prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo principale di offrire all’investitore un reddito durante la pensione e che consentono all’investitore di godere di determinati vantaggi;

    7. g) schemi pensionistici aziendali o professionali riconosciuti ufficialmente che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio18 o della direttiva 2009/138/CE;

    8. h) singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;

    9. i) un prodotto pensionistico individuale paneuropeo quale definito all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio19;

    10. j) sistemi di sicurezza sociale disciplinati dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio20 e dal regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio21;

  5. 5) «attività tradizionale tokenizzata», un tipo di cripto-attività che rappresenta un’attività tradizionale, compreso un token di moneta elettronica;

  6. 6) «token collegato ad attività», un token collegato ad attività quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 6, del regolamento (UE) 2023/1114;

  7. 7) «servizio per le cripto-attività»: un servizio per le cripto-attività quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 16, del regolamento (UE) 2023/1114.

Titolo II. Livello di applicazione dei requisiti

Capo 1. Applicazione dei requisiti su base individuale

Art. 6 Principi generali

1. Gli enti si conformano su base individuale agli obblighi fissati alle parti due, tre, quattro, sette, sette bis e otto del presente regolamento e al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402, con l'eccezione dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento.

1 bis.

In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, solo gli enti identificati come entità soggette a risoluzione che sono anche soggetti G-SII e che non hanno filiazioni soddisfano i requisiti di cui all'articolo 92 bis su base individuale.

Le filiazioni significative di un G-SII non UE si conformano all'articolo 92 ter su base individuale se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

  1. a) non sono entità soggette a risoluzione;

  2. b) non hanno filiazioni;

  3. c) non sono filiazioni di un ente impresa madre nell'UE.

2. Nessun ente che sia una filiazione nello Stato membro in cui è autorizzato o in cui è soggetto a vigilanza o un'impresa madre, e nessun ente incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 18 è tenuto a conformarsi su base individuale agli obblighi fissati agli articoli 89, 90 e 91.

3.

Nessun ente che sia un'impresa madre o una filiazione, e nessun ente incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 18 è tenuto a conformarsi su base individuale agli obblighi fissati alla parte otto.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli enti di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo si conformano all'articolo 437 bis e all'articolo 447, lettera h), su base individuale.

4. Gli enti si conformano su base individuale agli obblighi fissati alla parte sei e all’articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento. Agli enti seguenti non è richiesto di conformarsi all’articolo 413, paragrafo 1, e ai pertinenti requisiti di comunicazione in materia di liquidità di cui alla parte sette bis del presente regolamento:

  1. a) gli enti che sono altresì autorizzati conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012;

  2. b) gli enti che sono altresì autorizzati conformemente all’articolo 16 e all’articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio16, a condizione che non effettuino alcuna significativa trasformazione delle scadenze; e

  3. c) gli enti che sono designati conformemente all’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) N. 909/2014, a condizione che:

    1. i) le loro attività siano limitate a offrire servizi di tipo bancario, di cui alla sezione C dell’allegato di detto regolamento, a depositari centrali di titoli autorizzati a norma dell’articolo 16 di detto regolamento; e

    2. ii) non effettuino alcuna significativa trasformazione delle scadenze.

5. Gli enti per i quali le autorità competenti hanno esercitato la deroga di cui all’articolo 7, paragrafo 1 o 3, del presente regolamento e gli enti che sono altresì autorizzati conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 non sono tenuti a conformarsi su base individuale agli obblighi fissati alla parte sette e alle corrispondenti prescrizioni in materia di comunicazione dei coefficienti di leva finanziaria di cui alla parte sette bis del presente regolamento su base individuale.

Art. 7 Deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale

1. Le autorità competenti possono derogare all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, alle filiazioni di un ente, qualora sia la filiazione che l'ente siano soggetti all'autorizzazione e alla vigilanza dello Stato membro interessato, la filiazione rientri nella vigilanza su base consolidata dell'ente impresa madre e siano soddisfatte tutte le condizioni elencate di seguito al fine di garantire una ripartizione adeguata dei fondi propri tra l'impresa madre e la filiazione:

  1. a) non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre;

  2. b) l'impresa madre soddisfa l'autorità competente per quanto riguarda la gestione prudente della filiazione e dichiara, con l'autorizzazione dell'autorità competente, di garantire gli impegni assunti dalla filiazione, ovvero che i rischi della filiazione sono di entità trascurabile;

  3. c) le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa madre coprono anche la filiazione;

  4. d) l'impresa madre detiene più del 50 % dei diritti di voto connessi con le quote o azioni della filiazione o ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione della filiazione.

2. Le autorità competenti possono valersi della facoltà prevista al paragrafo 1 nel caso in cui l'impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista avente sede nello stesso Stato membro dell'ente, a condizione che sia soggetta alla stessa vigilanza esercitata sugli enti e in particolare alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1.

3.

Le autorità competenti possono derogare all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, a un ente impresa madre in uno Stato membro ove esso sia soggetto ad autorizzazione e vigilanza dello Stato membro in questione e sia inserito nella vigilanza su base consolidata e purché siano soddisfatti tutti i requisiti seguenti, al fine di assicurare che i fondi propri siano adeguatamente distribuiti tra l'impresa madre e le filiazioni:

  1. a) non vi sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività all'ente impresa madre in uno Stato membro;

  2. b) le procedure di valutazione, misurazione e controllo dei rischi pertinenti per la vigilanza su base consolidata comprendono l'ente impresa madre in uno Stato membro.

L'autorità competente che si avvale del presente paragrafo informa le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri.

Art. 8 Deroga all'applicazione dei requisiti di liquidità su base individuale

1.

Le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, all'applicazione della parte sei ad un ente e a tutte o alcune sue filiazioni nell'Unione e sottoporli a vigilanza come singolo sottogruppo di liquidità a condizione che soddisfino tutte le condizioni di seguito elencate:

  1. a) l'ente impresa madre su base consolidata o l'ente filiazione su base subconsolidata si conforma agli obblighi di cui alla parte sei;

  2. b) l'ente impresa madre su base consolidata o l'ente filiazione su base subconsolidata controlla e sorveglia costantemente le posizioni di liquidità di tutti gli enti all'interno del gruppo o del sottogruppo oggetto di esonero, controlla e sorveglia costantemente le posizioni di finanziamento di tutti gli enti all'interno del gruppo o del sottogruppo in caso di rinuncia all'applicazione del coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR) di cui alla parte sei, titolo IV, e assicura un sufficiente livello di liquidità e di finanziamento stabile in caso di rinuncia all'applicazione del requisito NSFR di cui alla parte sei, titolo IV, per la totalità di tali enti;

  3. c) gli enti hanno concluso contratti che, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, prevedono la libera circolazione di fondi tra gli enti stessi per consentire loro di soddisfare le obbligazioni, singole e congiunte, quando giungono a scadenza;

  4. d) non vi sono e non sono previsti rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolino l'adempimento dei contratti di cui alla lettera c).

Entro il 1o gennaio 2014 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio su eventuali ostacoli giuridici in grado di rendere impossibile l'applicazione della lettera c) del primo comma ed è invitata a formulare entro il 31 dicembre 2015 una proposta legislativa, se del caso, su quali di tali ostacoli dovrebbero essere eliminare.

2. Le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, all'applicazione della parte sei ad un ente e a tutte o alcune sue filiazioni nel caso in cui tutti gli enti del singolo sottogruppo di liquidità siano autorizzati nello stesso Stato membro e sempreché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1.

3. Se gli enti del singolo sottogruppo di liquidità sono autorizzati in più Stati membri, le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano solo dopo aver seguito la procedura di cui all'articolo 21, e solo agli enti le cui autorità competenti concordano sui seguenti elementi:

  1. a) la loro valutazione in merito alla conformità dell'organizzazione e del trattamento del rischio di liquidità alle condizioni stabilite all'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE in tutto il singolo sottogruppo di liquidità;

  2. b) la distribuzione degli importi, l'ubicazione e la proprietà delle attività liquide che devono essere detenute nel singolo sottogruppo di liquidità in caso di rinuncia all'applicazione requisito del coefficiente di copertura della liquidità (LCR) ai sensi dell'articolo 460, paragrafo 1, e la distribuzione degli importi e l'ubicazione del finanziamento stabile disponibile nel singolo sottogruppo di liquidità in caso di rinuncia all'applicazione del requisito NSFR di cui alla parte sei, titolo IV;

  3. c) la determinazione degli importi minimi delle attività liquide che devono essere detenute dagli enti per i quali è prevista la rinuncia all'applicazione del requisito LCR ai sensi dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, e la determinazione degli importi minimi del finanziamento stabile disponibile che deve essere detenuto dagli enti per i quali è prevista la rinuncia all'applicazione del requisito NSFR di cui alla parte sei, titolo IV;

  4. d) la necessità di parametri più rigorosi rispetto a quelli previsti alla parte sei;

  5. e) condivisione incondizionata di informazioni complete tra le autorità competenti;

  6. f) una piena comprensione delle implicazioni di tale deroga.

4. Le autorità competenti possono inoltre applicare i paragrafi 1, 2 e 3 agli enti che sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, purché siano soddisfatte tutte le condizioni ivi specificate, nonché ad altri enti legati da una relazione di cui all'articolo 113, paragrafo 6, purché siano soddisfatte tutte le condizioni ivi specificate. In tal caso le autorità competenti designano uno degli enti oggetto della deroga a rispettare la parte sei sulla base della situazione consolidata di tutti gli enti del singolo sottogruppo di liquidità.

5. Se è stata concessa una deroga a norma del paragrafo 1 o 2, le autorità competenti possono altresì applicare l'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE o parti di esso a livello del singolo sottogruppo di liquidità e derogare all'applicazione, su base individuale, dell'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE o di parti di esso.

6. Qualora, ai sensi del presente articolo, un'autorità competente rinuncia, in tutto o in parte, all'applicazione della parte sei per un ente, può altresì rinunciare per tale ente all'applicazione dei relativi obblighi di segnalazione della liquidità di cui all'articolo 430, paragrafo 1, lettera d).

Art. 9 Metodo di consolidamento individuale

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo e l'articolo 144, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE le autorità competenti possono autorizzare caso per caso gli enti imprese madri a includere nel calcolo dei requisiti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, le filiazioni che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e d) e le cui esposizioni o passività rilevanti siano nei confronti di detto ente impresa madre.

2. Il trattamento di cui al paragrafo 1 è autorizzato soltanto qualora l'ente impresa madre dimostri pienamente alle autorità competenti le circostanze e le disposizioni, comprese quelle giuridiche, in base alle quali non vi sono, e non sono previsti, rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività, quando dovute, dalla filiazione all'impresa madre.

3. Se un'autorità competente si avvale della facoltà di cui al paragrafo 1, essa informa regolarmente e almeno una volta all'anno le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri sul ricorso fatto al paragrafo 1 e sulle circostanze e disposizioni di cui al paragrafo 2. Se la filiazione ha sede in un paese terzo, le autorità competenti forniscono le medesime informazioni anche alle autorità competenti del paese terzo in questione.

Art. 10 Deroga per gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale

1.

Le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, conformemente alla normativa nazionale, all'applicazione dei requisiti stabiliti nelle parti da due a otto a uno o più enti creditizi esistenti in uno stesso Stato membro che sono affiliati permanentemente ad un organismo centrale preposto al loro controllo, stabilito nel medesimo Stato membro, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. a) gli obblighi assunti dall'organismo centrale e dagli enti ad esso affiliati siano garantiti in solido oppure gli impegni degli enti affiliati siano pienamente garantiti dall'organismo centrale;

  2. b) la solvibilità e la liquidità dell'organismo centrale e di tutti gli enti ad esso affiliati siano controllati, nel loro insieme, sulla base dei conti consolidati di tali enti;

  3. c) la dirigenza dell'organismo centrale abbia il potere di dare istruzioni alla dirigenza degli enti ad esso affiliati.

Gli Stati membri possono mantenere la normativa nazionale vigente, e farvi ricorso, in ordine all'applicazione della deroga di cui al primo comma nella misura in cui non confligga con il presente regolamento o con la direttiva 2013/36/UE.

2. Qualora le autorità competenti riscontrino che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte e qualora le passività o gli impegni dell'organismo centrale siano pienamente garantiti dagli enti affiliati, esse possono derogare dall'applicazione delle parti da due a otto all'organismo centrale su base individuale.

Capo 2. Consolidamento prudenziale

Sezione 1. Applicazione dei requisiti su base consolidata

Art. 10 bis Applicazione dei requisiti prudenziali su base consolidata laddove le imprese di investimento siano imprese madri

Ai fini del presente capo, le imprese di investimento e le holding di investimento sono considerate società di partecipazione finanziaria madri in uno Stato membro o società di partecipazione finanziaria madri nell’UE se tali imprese di investimento o holding di investimento sono le imprese madri di un ente o di un’impresa di investimento soggetti al presente regolamento di cui all’articolo 1, paragrafo 2 o 5, del regolamento (UE) 2019/2033.

Art. 11 Trattamento generale

1. Gli enti imprese madri in uno Stato membro rispettano, nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 18, gli obblighi di cui alle parti due, tre, quattro, sette e sette bis sulla base della loro situazione finanziaria consolidata, a eccezione dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera d). Le imprese madri e le loro filiazioni che rientrano nell'ambito d'applicazione del presente regolamento creano una struttura organizzativa adeguata e appropriati meccanismi di controllo interno, al fine di garantire che i dati necessari per il consolidamento siano debitamente elaborati e trasmessi. In particolare, assicurano che le filiazioni non rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento mettano in atto dispositivi, processi e meccanismi intesi a garantire un adeguato consolidamento.

2.

Al fine di garantire che le disposizioni del presente regolamento siano applicate su base consolidata, i termini «ente», «ente impresa madre in uno Stato membro», «ente impresa madre nell'UE» e «impresa madre», si riferiscono a seconda dei casi anche:

  1. a) a una società di partecipazione finanziaria o a una società di partecipazione finanziaria mista approvata a norma dell'articolo 21 bis della direttiva 2013/36/UE;

  2. b) a un ente designato controllato da una società di partecipazione finanziaria madre o da una società di partecipazione finanziaria mista madre se tale società madre non è soggetta ad approvazione conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE;

  3. c) a una società di partecipazione finanziaria, a una società di partecipazione finanziaria mista o a un ente designato in conformità dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, lettera d), della direttiva 2013/36/UE.

La situazione consolidata di un'impresa di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo è la situazione consolidata della società di partecipazione finanziaria madre o della società di partecipazione finanziaria mista madre non soggetta ad approvazione conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE. La situazione consolidata di un'impresa di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo è la situazione consolidata della rispettiva società di partecipazione finanziaria madre o società di partecipazione finanziaria mista madre.

3.

3 bis.

In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, solo gli enti imprese madri identificati come entità soggette a risoluzione che sono soggetti G-SII si conformano all'articolo 92 bis del presente regolamento su base consolidata, nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 18 del presente regolamento.

Solo le imprese madri nell'UE che sono una filiazione significativa di un G-SII non UE e non sono entità soggette a risoluzione si conformano all'articolo 92 ter del presente regolamento su base consolidata nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 18 del presente regolamento. Ove si applichi l'articolo 21 ter, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, le due imprese madri nell'UE intermedie considerate congiuntamente una filiazione significativa si conformano entrambe all'articolo 92 ter del presente regolamento sulla base della loro situazione consolidata.

4. Gli enti imprese madri nell’UE si conformano alla parte sei e all’articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento sulla base della loro situazione consolidata se il gruppo comprende uno o più enti creditizi o imprese di investimento autorizzati a fornire i servizi e le attività di investimento elencati all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE. Se è stata concessa una deroga a norma dell’articolo 8, paragrafi da 1 a 5, gli enti e, se del caso, le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista che sono parte di un sottogruppo di liquidità si conformano alla parte sei e all’articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento su base consolidata o subconsolidata del sottogruppo di liquidità.

5. In caso di applicazione dell'articolo 10 del presente regolamento, l'organismo centrale di cui allo stesso articolo rispetta gli obblighi di cui alle parti da due a otto del presente regolamento e al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 sulla base della situazione consolidata dell'insieme costituito dall'organismo centrale unitamente agli enti a esso affiliati.

6.

In aggiunta agli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente regolamento, e fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE, ove sia giustificato a fini di vigilanza alla luce delle specificità del rischio o della struttura di capitale di un ente o qualora gli Stati membri adottino normative nazionali in cui si impone la separazione strutturale delle attività all'interno di un gruppo bancario, le autorità competenti possono richiedere a un ente di rispettare gli obblighi di cui alle parti da due a otto del presente regolamento e al titolo VII della direttiva 2013/36/UE su base subconsolidata.

L'applicazione del metodo di cui al primo comma non pregiudica l'efficacia della vigilanza su base consolidata e non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altri Stati membri o nell'Unione nel suo insieme, né costituisce o crea un ostacolo al funzionamento del mercato interno.