Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11516 del 11/05/2017 (Rv. 644372 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - RICORSO AMMINISTRATIVO | Prestazione previdenziale di invalidità - Provvedimento amministrativo ricognitivo del diritto fatto valere dall'assicurato - Mancato riconoscimento della prestazione - Conseguente giudizio proposto dall'interessato - Accertamento dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - RICORSO AMMINISTRATIVO
Nel giudizio promosso dall'interessato per ottenere dall'INPS una prestazione previdenziale collegata allo stato di invalidità, il giudice deve sempre accertare l'esistenza dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione, anche nel caso in cui, in sede amministrativa, sia stato già emanato un provvedimento ricognitivo del diritto fatto valere dall'assicurato, in quanto, vertendosi in tema di prestazioni sottratte alla disponibilità delle parti, nemmeno l'acquisita esecutività di un provvedimento amministrativo ricognitivo del diritto dell'assicurato comporta, nella sede giurisdizionale adita, l'automatico riconoscimento di un corrispondente diritto nei confronti dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur in presenza dell'avvenuto riconoscimento amministrativo del diritto alla prestazione, intervenuto in epoca successiva alla proposizione dell'appello, aveva respinto la domanda di accertamento dell’invalidità, omettendo di indicare le ragioni per cui aveva ritenuto di dover disattendere le conclusioni del primo consulente, rispetto a quelle rassegnate dall'ausiliario nel giudizio di gravame).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)